Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2719 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che riconosce il diritto di un docente a tempo indeterminato a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale costituisce titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 e seguenti c.p.a.. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio, oltre interessi. In caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, il quale opera come organo ausiliario del giudice senza diritto ad alcun compenso, potendo ricorrere anche all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero all’accredito della somma complessiva di euro 2.500,00, oltre accessori. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 29 gennaio 2025 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro.

A fronte dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente ha adito il TAR Lombardia in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con un atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, verificata la sussistenza di tutti i presupposti del giudizio di ottemperanza. In particolare, è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata e che risultava decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione, riconoscendo il diritto alla carta elettronica per i periodi indicati, oltre interessi. La pronuncia richiama la natura seriale di tali controversie, nelle quali non emergono specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, con conseguente limitazione dell’entità delle spese di lite, in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, qualificato come organo ausiliario del giudice, con l’assegnazione del termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario è stato autorizzato a eseguire la sentenza anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso, nei casi di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, nonché a utilizzare i capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti.

Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole nella misura ridotta di euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, considerato il limitato impegno difensivo richiesto in una causa di carattere seriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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