Decadenza incentivi GSE controllo documentale non generalizzato né retroattivo (Cons. Stato n. 2761 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del GSE di verificare i presupposti degli incentivi energetici non consente di fondare la decadenza dai certificati bianchi sulla mancata produzione di documentazione che non era prevista al momento della presentazione della richiesta, né su un controllo massivo e generalizzato dell’intera attività dell’operatore. Le verifiche documentali devono svolgersi a campione, sulla singola richiesta, nei limiti della documentazione che l’istante è tenuto a conservare ai sensi dell’art. 14, comma 3, della delibera EEN 9/11. Quando l’amministrazione riesamini una posizione già valutata in senso favorevole, la fattispecie ricade nell’autotutela e non nella decadenza, con conseguente applicazione del termine ragionevole di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il D.M. 11 gennaio 2017 non si applica retroattivamente alle rendicontazioni presentate sotto il regime del D.M. 28 dicembre 2012.

Il Fatto

La società appellante, Energy Service Company attiva nell’efficienza energetica, aveva presentato nel corso degli anni numerose richieste di emissione di certificati bianchi per interventi standardizzati. Il GSE avviò un procedimento di controllo documentale ai sensi dell’art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017, chiedendo alla società di produrre, entro trenta giorni, una mole rilevante di documentazione integrativa su gran parte delle pratiche.

All’esito del controllo, il Gestore dichiarò la decadenza dal diritto ai Titoli di Efficienza Energetica per la quasi totalità degli interventi e intimò la restituzione di quanto già erogato. Il TAR Lazio respinse il ricorso della società, che propose appello deducendo, tra l’altro, la violazione della disciplina dell’autotutela, l’inapplicabilità ratione temporis del D.M. 2017, l’irragionevole brevità del termine assegnato e il carattere sproporzionato delle richieste documentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal richiamo ai propri più recenti arresti per fissare il perimetro del potere di controllo del GSE. Se il potere di chiedere integrazioni documentali non è in discussione, resta però illegittimo il diniego fondato esclusivamente sull’inosservanza di un obbligo documentale non previsto all’epoca della richiesta, perché ciò contrasta con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

La Sezione ribadisce che le verifiche sulla conformità dei progetti devono svolgersi mediante controlli a campione, secondo quanto previsto dall’art. 14 della delibera EEN 9/11. Ne deriva che l’attività del Gestore non può trasformarsi in uno strumento di controllo generico e generalizzato sul complesso delle attività di un singolo operatore. La verifica deve attenersi al singolo progetto e alla documentazione che l’istante ha l’obbligo di conservare: non è quindi legittimo far derivare la decadenza dalla mera mancata produzione di documenti la cui redazione non era imposta da alcuna norma.

Il Collegio qualifica poi la fattispecie: poiché il beneficio era stato riconosciuto all’esito di una valutazione positiva delle rendicontazioni, senza alcuna deduzione di falsità delle dichiarazioni, si ricade nell’ambito dell’autotutela e non della decadenza. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, la Sezione chiarisce che l’elemento distintivo è l’affidamento del privato, tutelabile nel secondo istituto e non nel primo. L’annullamento d’ufficio avrebbe quindi dovuto essere adottato entro il termine ragionevole di diciotto mesi dall’ammissione ai benefici, avvenuta nel luglio 2016, mentre il provvedimento è stato emesso nel marzo 2018.

Il Collegio ritiene inoltre fondate le censure sull’incongruità del termine di trenta giorni assegnato per reperire una mole imponente di documentazione. Quanto alla disciplina applicabile, il TAR ha erroneamente ritenuto operante in via retroattiva il D.M. 11 gennaio 2017: la disposizione transitoria dell’art. 16 del medesimo decreto, correttamente letta nella sua parte finale, esclude la pretesa portata retroattiva e conferma che le rendicontazioni già maturate restano regolate dal D.M. 28 dicembre 2012.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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