Foglio di via obbligatorio e scindibilità dell’ordine di rimpatrio (TAR Toscana n. 1426 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di foglio di via obbligatorio, adottato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, perché si caratterizza per la funzione cautelare e per l’urgenza in re ipsa, essendo diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza. La compressione del diritto di difesa è bilanciata dalla possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto, sede in cui possono farsi valere anche argomenti di merito. La misura non contempla l’imprescindibilità del contestuale ordine di rimpatrio, che può risultare superfluo quando l’interessato abbia già lasciato il territorio comunale. Il giudizio di pericolosità sociale è sindacabile solo sotto il profilo della irragionevolezza, illogicità o sproporzione, e non è scalfito da un rapporto di lavoro instaurato dopo l’adozione del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Prato, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, gli ha ordinato di non fare ritorno nel Comune di Prato per due anni dalla notifica. Il provvedimento si fonda sui precedenti a carico del ricorrente, concernenti reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, su un precedente avviso orale e su un arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.p.r. n. 309 del 1990, essendo stato trovato in possesso di ulteriori dosi oltre a quella ceduta.

La Questura ha ritenuto il ricorrente persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, rientrante nelle categorie di cui all’art. 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto del presupposto del foglio di via per lo svolgimento di attività lavorativa a Prato, la nullità per mancanza dell’ordine di rientro nel Comune di residenza e il difetto di motivazione sul giudizio di pericolosità. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo richiamando la disciplina dell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 e la consolidata lettura T.A.R. Toscana, sez. IV, 11 novembre 2024, n. 1291 e Cons. Stato, III sez., 8 giugno 2011, n. 3451. Il foglio di via è provvedimento a funzione cautelare, con urgenza connaturata allo scopo di rimuovere un pericolo attuale e grave per la sicurezza pubblica: non è quindi richiesto l’avviso ex art. 7 l. n. 241 del 1990. Il bilanciamento è assicurato dal ricorso gerarchico al Prefetto, che consente di prospettare anche argomenti di puro merito.

Quanto al secondo motivo, il Collegio conferma quanto già osservato in sede cautelare con l’ordinanza n. 317 del 2022: dalla comunicazione UNILAV il rapporto di lavoro risulta iniziato in data successiva all’adozione e alla notifica del divieto. La circostanza sopravvenuta non incide sulla legittimità del provvedimento, valutato al momento della sua emanazione.

Sul terzo motivo, il Collegio esclude che la misura contempli l’imprescindibilità del contestuale ordine di rimpatrio. L’ordine può risultare superfluo quando, al momento dell’adozione, il destinatario si trovi già agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il Collegio richiama la novella introdotta dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla l. 13 novembre 2023, n. 159, che ha aggiunto all’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 il periodo sull’efficacia del provvedimento nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno quando l’interessato abbia già lasciato il territorio comunale. La disposizione è inapplicabile ratione temporis, ma è significativa della scindibilità dei due ordini: l’allontanamento è antecedente logico del divieto di ritorno, ma può essere superato dai fatti immediatamente successivi all’accertamento.

Il quarto motivo è respinto sul rilievo dei concreti e concludenti elementi di fatto: l’univocità della condotta di spaccio, gli altri precedenti specifici in materia di stupefacenti e la precedente adozione dell’avviso orale. Il ricorrente non ha dimostrato l’irragionevolezza, l’illogicità o la contrarietà al principio di proporzionalità della valutazione prognostica di pericolosità. La natura preventiva del provvedimento consente di disinnescare la pericolosità impedendo l’accesso ai luoghi in cui si è manifestata.

Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di giudizio per la particolarità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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