Ottemperanza alla Carta docenti oltre la scadenza del termine biennale (TAR Campania n. 3977 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente alla Carta elettronica del docente, ove sia decorso il termine biennale dalla pubblicazione della pronuncia ottemperanda, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il superamento del limite temporale non è opponibile qualora dipenda dalla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. Va quindi dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato, con nomina del commissario ad acta sin d’ora e con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00.
Il titolo giudiziale non era stato impugnato ed era passato in giudicato. L’amministrazione, tuttavia, non vi aveva dato esecuzione: la notifica del 10.7.2025 era rimasta infruttuosa ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna al pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali. L’azione è stata ritenuta proponibile per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. È risultato rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello di cui agli art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm..
La sentenza ottemperanda era stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione. Era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il passaggio di maggior rilievo riguarda il rapporto tra il termine biennale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio e l’obbligo di esecuzione. Il Collegio ha precisato che, in caso di decorso di quel termine, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria consente la conversione del beneficio in denaro, e il mancato rispetto del limite temporale non è imputabile alla ricorrente ma a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dal proprio inerte per sottrarsi all’adempimento.
Il Collegio ha quindi nominato sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale competente, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese sono state poste a carico della soccombente, con distrazione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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