Liste d’attesa e dublinanti, termini certi per l’accoglienza nei CAS (TAR Toscana n. 1668 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di accoglienza in favore del richiedente protezione internazionale privo di mezzi costituiscono l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo a carattere vincolato, avviato dalla domanda di asilo integrata dalla dichiarazione di indigenza e disciplinato, quanto ai termini, dall’art. 2, comma 4, legge n. 241/1990, che sottrae la materia dell’immigrazione al termine generale di trenta giorni e a quello regolamentare di novanta. Il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali il mancato inserimento in struttura integra un’inerzia tutelabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il mero inserimento in lista d’attesa e la nota che lo comunica non sono atti satisfattivi né conclusivi, e la temporanea indisponibilità di posti non esime l’Amministrazione, secondo la lettura imposta dall’art. 17 della direttiva 2013/33/UE e confermata dalla CGUE, causa C-97/24. È illegittima la postergazione dei richiedenti cd. dublinanti, perché l’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 ne impone l’identico trattamento.

Il Fatto

Tre cittadini extracomunitari, giunti in Italia dall’Afghanistan e dal Pakistan, presentavano domanda di protezione internazionale dichiarando di essere privi di mezzi e in grave indigenza. Essi risultavano assoggettati alla procedura Dublino, non essendosi ancora espressa l’Unità di Dublino dello Stato competente. La Prefettura li inseriva in una lista pubblicata sul proprio sito, in sezione separata rispetto ai richiedenti non dublinanti, con la dicitura “allo stato nessun posto disponibile”.

Sollecitata l’ammissione all’accoglienza, l’Amministrazione riscontrava che l’inserimento restava subordinato alla presenza di posti, senza possibilità di indicare tempi certi. I richiedenti e l’A.S.G.I. impugnavano il decreto del Prefetto di Siena del 14 gennaio 2025 recante i criteri di priorità per l’accesso ai CAS, la lettera di pubblicazione, la tabella applicativa e la nota di riscontro. In via cautelare il Tribunale ordinava l’inserimento immediato di uno dei ricorrenti, vulnerabile sotto il profilo sanitario, e il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce in via preliminare la legittimazione dell’A.S.G.I. quale ente esponenziale dell’interesse collettivo dei migranti, richiamando i criteri di rappresentatività, stabilità e vicinitas, e precisa che la compresenza di azioni individuali non preclude l’iniziativa associativa.

Sul primo motivo, il Tribunale ricostruisce il quadro europeo e interno: l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015 e l’art. 17, paragrafo 1, direttiva 2013/33/UE impongono l’erogazione delle condizioni materiali dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione; gli artt. 4, comma 4, e 14, comma 1, d.lgs. n. 142/2015 ammettono i soli requisiti della domanda e dell’insufficienza di mezzi. Accertati questi, l’inserimento in struttura è dovuto in termini vincolati. La CGUE, causa C-97/24, esclude che la saturazione delle reti giustifichi deroghe e impone di coprire comunque le esigenze essenziali.

Il Collegio prende atto della propria precedente lettura, che attribuiva alla lista d’attesa valore scriminante dell’inerzia, e la integra. La mancanza di posti può giustificare solo ritardi ragionevoli: superata la soglia della ragionevolezza, il ritardo equivale a diniego. Poiché il d.lgs. n. 142/2015 non fissa termini, si applica l’art. 2, comma 4, legge n. 241/1990, che per l’immigrazione consente di superare i centottanta giorni in via regolamentare e dunque assume tale misura come termine ordinario. Il procedimento va chiuso entro centottanta giorni dalla domanda.

All’Amministrazione, tenuta a smaltire la lista pregressa, è assegnato il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.. È annullata la nota del 14 marzo 2025, avendo la Prefettura accertato la spettanza delle misure senza provvedere all’inserimento. In via di ulteriore rilievo, il Tribunale censura il mancato ricorso agli strumenti dell’art. 11 d.lgs. n. 142/2015: affidamenti diretti, deroga alla capienza, strutture provvisorie, interlocuzione con gli organi di coordinamento e con il Commissario delegato per l’emergenza.

Quanto ai criteri, è illegittima la postergazione dei dublinanti, priva di base normativa e anzi contraria all’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 142/2015. È invece infondata la censura sulla priorità riconosciuta ai migranti sbarcati, prevista dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 e ragionevole per la condizione di chi giunge via mare, senza che ciò consenta di superare il limite dei centottanta giorni. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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