Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere probatorio dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 1428 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorrente che agisce per l’esecuzione del giudicato è tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, dalla notificazione del titolo esecutivo e dall’inutile decorso del termine di art. 14 del d.l. n. 669/1996. Spetta invece all’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 2697, comma II, cod. civ., l’onere di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo di eseguire. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo afferma la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza al giudicato, comprensivo di sorte capitale, interessi, spese e oneri accessori, e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. Le spese di precetto non sono dovute, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Con sentenza del 23.05.2023, il Tribunale di Catania – Sez. Lavoro accerta il diritto del ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.000,00 oltre accessori, con condanna alle spese.

Il titolo viene notificato ai fini esecutivi il 29.06.2023 e passa in giudicato. Decorso il termine di art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, senza che l’amministrazione dia corso all’adempimento, il ricorrente notifica e deposita ricorso per ottemperanza il 3.11.2023, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituisce con atto formale, senza allegare alcuna giustificazione dell’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm.

Il nodo argomentativo è di natura probatoria. Il Tribunale richiama il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo; incombeva quindi all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni che ne escludessero l’obbligo. Costituitasi, l’amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

Da ciò deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati secondo la decisione da eseguire e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e quelle di registrazione.

Il Collegio esclude invece le spese di precetto: l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla sola libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 250,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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