Credito d’imposta per assunzioni: giurisdizione al giudice tributario (TAR Sicilia n. 1421 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia concernente il riconoscimento, la revoca o il recupero di un’agevolazione pubblica erogata sotto forma di credito d’imposta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, non a quella del giudice amministrativo. Quando il beneficio assume natura tributaria e al suo riconoscimento, come alla sua revoca o decadenza, resta estraneo ogni profilo di discrezionalità amministrativa, la cognizione spetta alla Corte di giustizia tributaria ai sensi dell’art. 19, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992. La qualificazione dell’agevolazione come credito di imposta e l’assenza di margini valutativi dell’Amministrazione determinano il difetto di giurisdizione del TAR. La questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice all’udienza, con semplice menzione a verbale, senza necessità di ordinanza e termine per dedurre quando la parte, ritualmente avvisata, non si presenti.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato domanda per un finanziamento regionale destinato all’assunzione di un lavoratore svantaggiato. Con decreto dirigenziale l’Assessorato regionale aveva approvato il progetto per un importo di poco superiore a tredicimila euro, quale agevolazione da fruire mediante compensazione del credito d’imposta.

All’esito della rendicontazione, l’Amministrazione ha ammesso a finanziamento una somma di gran lunga inferiore, contestando il pagamento di alcune mensilità mediante assegno bancario anziché bonifico, la difformità del netto in busta rispetto all’importo finanziato e la mancanza di certificazione bancaria per altre mensilità. La società ha impugnato il decreto davanti al TAR, deducendo la prescrizione del credito e l’illegittimità delle motivazioni di carattere formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione. Prima di esaminare i motivi, il TAR si sofferma sulla possibilità di fondare la decisione su una questione rilevata all’udienza in assenza del difensore della parte ricorrente. Richiamando Cons. Stato, IV, 24 novembre 2022, n. 10348, il Tribunale osserva che l’art. 73, comma 3, c.p.a. richiede la sola indicazione in udienza con menzione a verbale, senza ulteriori formalità.

Sotto il profilo letterale, la necessità di ordinanza e termine per dedurre è prevista solo quando la questione sia rilevata dopo il passaggio in decisione. Sotto il profilo sistematico, l’avviso serve a evitare la sorpresa processuale: tale esigenza non ricorre quando la parte, regolarmente avvisata, non si presenti all’udienza e accetti il rischio di un avviso pronunciato in sua assenza.

Nel merito, il TAR richiama la pronuncia del TAR Sicilia, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 2982, e il consolidato orientamento delle Sezioni Unite e dell’Adunanza Plenaria (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6 del 2014). L’interesse legittimo e la giurisdizione amministrativa sussistono nelle fasi precedenti al provvedimento attributivo del beneficio, mentre la fase di erogazione o di ripetizione del contributo per inadempimento del beneficiario ricade davanti al giudice ordinario.

Il Collegio qualifica l’agevolazione come vero e proprio credito d’imposta, con risvolto tributario, richiamando Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2011, n. 9841. Poiché al riconoscimento e alla revoca è estraneo ogni profilo di discrezionalità, la cognizione spetta alla Corte di giustizia tributaria. Il ricorso è quindi inammissibile, con possibilità di riproposizione entro il termine dell’art. 11, comma 2, c.p.a.; le spese sono compensate perché l’esito in rito deriva da eccezione officiosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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