Mantenimento annuale dei manufatti amovibili e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 1438 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024 come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, abilita i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative a mantenere installati i manufatti amovibili anche durante il periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo concessorio e fino all’aggiudicazione delle procedure selettive. Tale facoltà opera ex lege e prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’Amministrazione, poiché una diversa lettura svuoterebbe di contenuto dispositivo la norma. Non ostano al mantenimento i provvedimenti di demolizione i cui effetti siano stati sospesi in sede cautelare prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Ne consegue la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso avverso il diniego paesaggistico e la diffida alla rimozione.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un’area costiera ove gestisce uno stabilimento balneare, le cui strutture sono autorizzate con il vincolo di stagionalità. Il Comune ha respinto la richiesta di autorizzazione paesaggistica finalizzata al mantenimento delle strutture e delle attività di bar e ristorazione, con rimozione temporanea nel periodo invernale. Ha poi emanato una diffida alla rimozione dei manufatti presenti sull’area demaniale in concessione.
La società ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Puglia, ottenendo la sospensione cautelare degli effetti dell’atto demolitorio. All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2024 il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la sentenza della stessa Sezione n. 1433 del 27.12.2024, resa in fattispecie analoga, e ne conferma le argomentazioni. Il perno è l’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024 e modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, con decorrenza dal 15 novembre 2024. La norma consente ai concessionari di mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo e fino all’aggiudicazione delle procedure selettive.
Dalla lettera e dalla ratio della disposizione il TAR ricava che il legislatore ha inteso autorizzare i gestori al mantenimento annuale delle strutture. L’esercizio di tale facoltà prescinde dall’acquisizione di atti di assenso da parte dell’Amministrazione: diversamente, la norma si limiterebbe a confermare un potere già attribuito agli enti competenti e resterebbe priva di reale contenuto dispositivo.
Il Collegio esamina poi il rapporto con i provvedimenti repressivi già adottati. Il fatto che il Comune abbia ingiunto lo smontaggio non osta al mantenimento, perché gli effetti dell’ingiunzione ripristinatoria sono stati sospesi in sede cautelare prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Il provvedimento non ha quindi prodotto l’effetto inibitorio previsto dall’ultimo periodo della disposizione, che fa salvi i provvedimenti di demolizione adottati anteriormente.
La clausola di salvezza, secondo il TAR, riguarda i provvedimenti già adottati ed eseguiti, o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza. Una lettura estensiva creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di un’ingiunzione e coloro che, versando nella medesima situazione di fatto e di diritto, non siano stati incisi da un analogo provvedimento repressivo per ragioni occasionali.
Allo stato, pertanto, la ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture, ciò che giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.