Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Puglia n. 1449 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso si configura, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, ovvero quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione. In presenza di tali evenienze il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito. La declaratoria prescinde dall’esame della fondatezza delle censure e presuppone unicamente il venir meno dell’utilità della pronuncia per il ricorrente. La compensazione delle spese di lite resta rimessa alla valutazione dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti.
Il Fatto
I ricorrenti, titolare e affittuario di un ramo d’azienda di uno stabilimento balneare, impugnavano l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ordinato la cessazione dell’attività di diffusione musicale in assenza del prescritto titolo autorizzatorio. Il provvedimento traeva origine da un sopralluogo della Polizia Locale che aveva riscontrato la presenza di impianto stereo, casse, consolle e luci durante l’attività serale.
I ricorrenti chiedevano l’annullamento, previa sospensione, deducendo la violazione dell’art. 68 del T.U.L.P.S. e dell’art. 124 del regolamento di esecuzione, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. L’istanza cautelare monocratica veniva respinta; i ricorrenti rinunciavano poi alla cautela collegiale, insistendo per la definizione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, il Comune ha depositato tre S.C.I.A. con le quali la ricorrente ha segnalato i successivi intrattenimenti musicali presso lo stabilimento. L’ordinanza impugnata ha quindi esaurito i suoi effetti inibitori, rendendo sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento.
A ciò si aggiunge la dichiarazione resa a verbale nella pubblica udienza dal difensore dei ricorrenti, che ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio richiama la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui la carenza di interesse si verifica in quattro ipotesi tipiche: mancata impugnazione di un atto presupposto; censura parziale di un provvedimento fondato su ragioni indipendenti; sopravvenienza di un atto o fatto che rende inutile l’annullamento; dichiarazione della parte di non avere più interesse.
Tra i precedenti citati figurano Cons. Stato, sez. V, n. 9683 del 2023, Cons. Stato, sez. IV, n. 5298 del 2023, Cons. Stato, sez. IV, n. 2768 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 6824 del 2021. Il Collegio riconduce la fattispecie all’ipotesi della sopravvenienza di un fatto che rende inutile l’eventuale annullamento.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito. Quanto alle spese, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, il Collegio le dichiara integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.