Quesito errato in concorso pubblico: va neutralizzato, non corretto (TAR Puglia n. 304 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla è obbligo dell’amministrazione predisporre domande la cui risposta corretta sia unica e incontrovertibile sul piano scientifico. Tale obbligo presidia la parità di trattamento dei candidati, in attuazione degli artt. 3 e 97 Cost. Ove un quesito si riveli erroneo o ambiguo, la sua somministrazione è illegittima e non può riverberarsi in danno dei concorsisti, che hanno fatto affidamento sulla correttezza dell’azione amministrativa. Una volta acclarata l’erroneità, l’amministrazione non può revocare la graduatoria e attribuire il punto a chi ha scelto una delle due opzioni esatte: deve invece neutralizzare il quesito, assegnando il relativo punteggio a tutti i partecipanti o annullandolo, perché una valutazione differenziata presuppone che le risposte corrette possano essere più d’una, in contrasto con la lex specialis del bando.
Il Fatto
Con decreto rettorale l’Università degli Studi di Foggia indiceva un concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I ricorrenti partecipavano alla prova preselettiva e, avendo conseguito un punteggio pari a 21, risultavano in un primo momento ammessi alla fase successiva.
A seguito di segnalazioni circa la correttezza simultanea di due risposte a uno stesso quesito, l’amministrazione rettificava la graduatoria: la soglia di sbarramento saliva a 21,5 e i ricorrenti venivano esclusi. Proponevano quindi ricorso per l’annullamento degli elenchi di ammissione, dell’esito della prova e dei verbali della Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la regola consolidata secondo cui, nelle selezioni fondate su quesiti a risposta multipla, la risposta valida deve essere l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta. Solo quesiti formulati in maniera chiara e inequivoca sono idonei a realizzare la par condicio tra i candidati.
Sul punto la sentenza richiama il principio per cui l’individuazione della risposta esatta deve desumersi con univocità dalla formulazione del quesito e dal contesto tecnico-scientifico (TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, Sez. III, n. 842 del 2019; TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021). Nel caso concreto l’erroneità del quesito è stata riconosciuta sia dalla struttura che lo aveva elaborato, sia dalla stessa amministrazione resistente, che per questo aveva rielaborato la graduatoria.
Da qui il passaggio centrale: l’illegittimità dell’azione amministrativa, manifestamente irragionevole anche perché l’errore della domanda non può incidere negativamente sui concorsisti che avevano fatto affidamento sulla sua correttezza. Il bando prescriveva che il candidato individuasse «l’unica risposta esatta»: attribuire il punto a chi aveva scelto una delle due opzioni corrette significa ammettere che le risposte esatte potessero essere più d’una, in violazione della lex specialis.
La conseguenza corretta, secondo il Collegio, era invece quella indicata dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 4358 del 18 settembre 2017: attribuire a tutti i partecipanti il punteggio assegnato alla domanda non corretta, oppure annullare de plano il quesito, considerandolo irrilevante per tutti ai fini della graduatoria. La neutralizzazione della domanda sbagliata è operazione neutra e non altera la parità tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. III, n. 158 del 5 gennaio 2021). Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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