Sanatoria edilizia in zona vincolata e natura vincolata del diniego (TAR Puglia n. 1439 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia, la disciplina dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non è suscettibile di applicazione in caso di opere realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico, perché regola una modalità di regolarizzazione formale dell’abuso limitata alle sole violazioni urbanistiche ed edilizie. Parimenti, la fiscalizzazione dell’abuso di cui all’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, considerandosi queste in variazione essenziale e dunque in difformità totale rispetto all’intervento autorizzato. Ne consegue la natura vincolata del diniego, che esclude la necessità del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Comune la sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, in via subordinata l’applicazione della sanzione ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, relativamente a opere oggetto di una precedente ordinanza di demolizione. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza con provvedimento del 2018.
Il diniego è stato annullato dal TAR per carenza di motivazione. Il Comune ha quindi rieditato il potere, confermando il rigetto con atto del 27.09.2023. Da qui il nuovo ricorso, affidato alla violazione delle garanzie partecipative e all’asserita natura solo cartolare dell’accertamento sull’autonomia strutturale delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la riunione con altro ricorso pendente sul verbale di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e sull’acquisizione delle opere, per difetto di pregiudizialità logica e giuridica.
Nel merito, il provvedimento impugnato è ritenuto in ogni sua parte vincolato dalla presenza del vincolo paesaggistico, non contestato con il ricorso. Tale vincolo non consente né l’accertamento di conformità delle opere, né l’applicazione della sanzione ex art. 34 del TU Edilizia.
Il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui, in tema di violazioni paesaggistiche, l’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non si applica alle opere realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8859 del 2022). Parimenti, la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non è mai applicabile in zona vincolata, perché gli interventi ivi eseguiti in difformità dal titolo si considerano in variazione essenziale (TAR Campania Salerno, Sez. II, n. 43 del 2022).
Da tale natura vincolata deriva il rigetto della censura sul preavviso di rigetto. La giurisprudenza costante esclude, per le determinazioni vincolate in materia di sanatoria degli abusi edilizi, la necessità di apporti partecipativi e dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5606 del 2024).
Il ricorso è quindi respinto. La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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