Recinzione abusiva non dimostra possesso clandestino nel procedimento ERSAP (TAR Puglia n. 1595 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di acquisto dei beni ex ERSAP, la realizzazione di un muro di recinzione senza autorizzazione non integra possesso clandestino: la recinzione rende il possesso manifesto e non occulta la relazione materiale con il fondo. Il diniego che qualifichi la recinzione abusiva come inidonea a fondare il possesso ultraquinquennale ex art. 22 quinquies, comma 2, L.R. n. 4/2013 è illogico e sintomatico di eccesso di potere. È illegittimo, per difetto di istruttoria e contraddittorietà, il provvedimento finale che sostituisca la motivazione del preavviso di rigetto con ragioni nuove, soprattutto quando il revirement segue la produzione della documentazione comprovante il possesso. La contraddittorietà dell’azione amministrativa è ravvisabile quando la Regione abbia già alienato un fondo contermine recintato dal medesimo muro, senza sollevare eccezioni.

Il Fatto

Il padre della ricorrente possedeva dagli anni ’70 un’area di circa 6.000 mq. in Lecce, ricadente in una particella di proprietà della Regione Puglia (ex ERSAP), sulla quale aveva edificato prima del 1985 una casa di abitazione e recintato l’intero compendio. In occasione del condono edilizio ex legge n. 47/1985 aveva frazionato la porzione pertinenziale di circa 490 mq., poi accatastata e oggetto di istanza di sanatoria.

Alla morte del padre, nel 2014, la ricorrente è succeduta nel possesso. Nel 2018 ha chiesto alla Regione l’acquisto della porzione frazionata ai sensi degli artt. 22 ter e ss. L.R. n. 4/2013; a esito positivo dell’istruttoria, la particella è stata alienata con atto notarile del 21.01.2021. Con istanza del 29.3.2021, reiterata nel 2023, la ricorrente ha domandato l’acquisto della porzione contermine di circa 5.600 mq., unitariamente recintata. La Regione ha adottato il diniego, preceduto da preavviso di rigetto e seguito da una motivazione incentrata sulla inidoneità della recinzione e sulla difficoltà del frazionamento. Di qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato. Il primo profilo riguarda la divergenza tra il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e la motivazione del provvedimento finale. L’Amministrazione, muovendo dall’impossibilità di accertare l’area e la data di inizio del possesso in assenza di titoli autorizzativi delle opere murarie, ha poi fondato il diniego su una ragione diversa: la recinzione, in quanto abusiva e non sanabile, sarebbe inidonea a consentire la maturazione del possesso ultraquinquennale.

Il revirement è particolarmente significativo perché intervenuto dopo la produzione, in sede procedimentale, della documentazione dimostrativa del possesso: fotografie satellitari comprovanti la recinzione sin dal 2010 e fatture relative all’aratura dello specifico terreno.

Il secondo profilo attiene alla illogicità dell’assunto secondo cui la recinzione realizzata senza autorizzazione sarebbe indice di possesso violento e clandestino. Il Collegio ritiene l’argomentazione sintomatica di un uso distorto del potere: la realizzazione di un muro di recinzione, lungi dal celare il possesso, lo rende manifesto ed esclude la clandestinità. In tal senso richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di usucapione, secondo cui la prova dell’intervenuta recinzione costituisce la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare lo ius excludendi alios (Cass. civ., Sez. I, ord. 11.1.2024, n. 1121).

Il terzo profilo concerne la contraddittorietà rispetto alla precedente alienazione della particella contermine, recintata dal medesimo muro, avvenuta senza eccezioni; dagli atti risulta che l’esistenza del muro era nota già nel 2019. La mancata adozione di provvedimenti repressivi e l’avvenuta alienazione rendono incoerente la posizione regionale.

Il quarto profilo riguarda l’apoditticità del passaggio sulla difficoltà di frazionamento: l’istanza è limitata alla quota recintata di circa 5.600 mq. e la perizia di parte ne corrobora la fattibilità tecnica, come già avvenuto per la particella alienata. Ne consegue l’annullamento dell’atto e l’obbligo per la Regione di rideterminarsi sull’istanza, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *