Revoca del nulla osta per mancata attestazione ANPAL e modello errato (TAR Puglia n. 1441 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato è legittima quando, in sede di controllo successivo, emerge che all’istanza non è stata allegata l’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente (A.N.P.A.L.) dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. L’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, consente l’esercizio del potere di revoca in presenza dell’elemento ostativo costituito dalla mancanza della documentazione prescritta dall’art. 22, comma 2, del T.U. n. 286/1998. Il provvedimento di revoca ha carattere vincolato, non richiede la comparazione degli interessi propria dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e non impone la puntuale confutazione delle osservazioni procedimentali. L’errore materiale imputabile al datore di lavoro nella compilazione del modello di domanda non è censurabile, poiché il procedimento si conforma alla domanda concretamente presentata.
Il Fatto
La società agricola ricorrente presenta il 27 marzo 2023 domanda di nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato in favore di un lavoratore cittadino indiano, allegando il Modello B-2020 previsto per i lavoratori non stagionali. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Lecce rilascia il nulla osta il 21 ottobre 2023 per il decorso del termine di legge.
In sede di successivo controllo della documentazione, l’Amministrazione rileva la mancata allegazione dell’attestazione A.N.P.A.L. e, con provvedimento dell’8 maggio 2024, revoca il nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022. Il lavoratore e la società impugnano tale revoca davanti al TAR Puglia, chiedendo anche l’accertamento del diritto al rilascio del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette l’inammissibilità della domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del nulla osta, per assenza di una posizione di diritto soggettivo in capo ai ricorrenti. La posizione resta di interesse legittimo: il titolo è espressione di potestà amministrativa vincolata, non di un obbligo di prestazione.
Nel merito il ricorso è infondato. Il giudice rileva che non è stata prodotta la documentazione essenziale richiesta dall’art. 22, comma 2, del T.U. n. 286/1998: l’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego dell’indisponibilità di lavoratori nazionali con i profili richiesti. L’Amministrazione ha correttamente accertato tale elemento ostativo dopo il rilascio del titolo, in conformità all’art. 22, comma 5-quater, del T.U. n. 286/1998.
Il Collegio esclude che trovi applicazione l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con il suo corredo di valutazioni discrezionali sull’interesse pubblico. La revoca qui operata è vincolata: accertata la carenza documentale, il ritiro del titolo è doveroso. Parimenti irrilevante è il richiamo all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, norma dettata in materia di permesso di soggiorno e non applicabile alla fattispecie.
Quanto all’utilizzo del Modello B-2020 in luogo del Modello C-STAG, la società ammette l’errore, materialmente commesso dall’operatore del patronato dalla stessa incaricato. L’errore è a lei imputabile e non può ridondare in danno dell’Amministrazione, che ha esaminato la domanda concretamente presentata. Il provvedimento è quindi coerente con la domanda del datore di lavoro.
Il Collegio aggiunge che le osservazioni procedimentali ex art. 10 della legge n. 241/1990 sono state valutate e disattese, senza che occorresse un’analitica confutazione. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e respinto nel resto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia e delle condizioni personali e sociali del lavoratore.
Nota della Redazione
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