Nessun risarcimento senza prova della mancata elezione per lista ammessa illegittimamente (TAR Puglia n. 1239 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal candidato che assume di essere stato leso dall’illegittima ammissione di una lista elettorale presuppone la prova, anche solo probabilistica secondo la regola del più probabile che non, della mancata elezione in un contesto di regolarità. L’annullamento dell’ammissione di una lista risultata di maggioranza relativa non consente la redistribuzione dei seggi tra le liste residue, ma impone la rinnovazione integrale delle operazioni elettorali, compresa la fase di presentazione delle candidature. In tale evenienza l’esito della nuova competizione è incerto e imprevedibile, con la conseguenza che difetta il nesso causale tra l’illegittimità dell’atto e il pregiudizio lamentato. Il titolare di un interesse legittimo alla regolarità delle operazioni elettorali resta assoggettato alla giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo configurabile un diritto soggettivo all’elettorato passivo quando la lesione riguardi il corretto svolgimento della competizione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla competizione per il rinnovo del Consiglio Provinciale. L’Ufficio Elettorale aveva ammesso una lista che, all’esito del giudizio, è risultata illegittimamente inserita nella competizione: la vicenda è stata definita dal Cons. Stato n. 8968/2022, che ha annullato i provvedimenti di ammissione e di proclamazione degli eletti.
Il candidato ha quindi agito davanti al TAR Puglia chiedendo la condanna in solido della Provincia e del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’interesse legittimo a partecipare alla competizione, quantificato in via equitativa. Ha sostenuto che, esclusa la lista illegittima, i seggi disponibili sarebbero corrisposti esattamente al numero dei candidati delle due liste residue, con conseguente sua elezione. Le amministrazioni hanno contestato la sussistenza del nesso di causalità, deducendo che l’annullamento avrebbe imposto la rinnovazione delle elezioni, con esito incerto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto confermato la propria giurisdizione. La posizione azionata non è qualificabile come diritto soggettivo all’elettorato passivo, ma come interesse legittimo alla corretta applicazione delle regole della competizione. Il diritto fondamentale diviene invocabile soltanto quando l’atto incida sullo status personale del candidato, come nei provvedimenti di ineleggibilità o di decadenza; nella specie, invece, la lesione investe il corretto svolgimento delle elezioni, ambito devoluto alla giurisdizione generale di legittimità (Cass. SS.UU. n. 19911/2016).
È stata altresì affermata la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno. L’Ufficio Elettorale, pur istituito presso la Provincia, agisce quale organo dello Stato, con la conseguenza che la sua attività è imputabile all’amministrazione statale, garante ultimo della legalità delle procedure elettorali.
Nel merito la domanda è stata dichiarata infondata. Accertata la violazione delle regole elettorali, il Collegio ha rilevato che non è stata data dimostrazione della mancata elezione, unico evento di danno prospettato. Poiché la lista esclusa aveva conseguito la maggioranza relativa, non era consentita la redistribuzione dei seggi, dovendosi procedere a nuove elezioni secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 3212 del 2001. La tesi del ricorrente, che limitava la rinnovazione al caso di maggioranza assoluta, è stata respinta: la lista esclusa aveva superato singolarmente le altre e la sua incidenza causale sull’esito era innegabile.
Il Tribunale ha poi escluso che la nuova competizione si sarebbe svolta con le sole liste già ammesse. Il rifacimento avrebbe imposto tutte le fasi, compresa la presentazione delle candidature, con possibilità per il soggetto escluso di ricandidarsi legittimamente. Una diversa lettura avrebbe svolto una funzione sostanzialmente sanzionatoria, comprimendo il confronto competitivo e privando di rappresentanza una parte della collettività.
Pur riconosciuto un evento di danno intermedio, definito danno-ponte, il Collegio ha ritenuto non provato il danno finale: non è possibile stabilire, secondo la regola della probabilità cruciale, se il ricorrente sarebbe stato eletto (Cons. Stato, Sez. V, n. 1087 del 2024). Infine, è stata rilevata l’assenza di una domanda, anche subordinata, di risarcimento da perdita di chance, bene autonomamente risarcibile secondo la tesi ontologica (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 2011; Cass. civ., Sez. III, n. 28993 del 2019). Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.