Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente (TAR Toscana n. 2007 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto all’accreditamento della carta del docente, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al decisum nel termine assegnato. Alla perdurante inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta e, ove richiesta, l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sugli importi dovuti. La mora e la nomina del commissario costituiscono misure concorrenti e compatibili con il contenuto pecuniario del giudicato posto in esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente chiede al TAR l’esecuzione della sentenza n. 508/2023 del 28.11.2023 con cui il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto a ottenere la carta del docente, istituita dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/2023 nella misura di euro 500,00 annui, oltre interessi, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire i relativi importi.

La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria, sarebbe rimasta ineseguita. La ricorrente agisce dunque in ottemperanza chiedendo l’ordine di pagamento e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato in data 2 agosto 2023; è passata in giudicato per attestazione di cancelleria; risulta osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 24 luglio 2025.

Non essendo contestata l’inottemperanza, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando mediante carta del docente l’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.

Quanto alla penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR la ritiene ammissibile e la considera compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, richiamando Cons. Stato, A.P., n. 15 del 2014. La misura è inoltre compatibile con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, distratte in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. La decisione è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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