Autentica di candidatura e identità del sottoscrittore: nullità insanabile (TAR Puglia n. 1241 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del favor participationis e l’istituto del soccorso istruttorio impongono di superare i vizi meramente formali che non intaccano la certezza della volontà di candidatura. L’autentica della dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce però requisito prescritto ad substantiam e non integrabile aliunde: essa attesta che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore. L’erronea indicazione delle generalità nell’atto di autentica non è emendabile come errore materiale, perché compromette la funzione certificativa della provenienza della volontà. La sua mancanza o irritualità determina nullità insanabile della sottoscrizione e dell’atto di presentazione della candidatura. Il giudice amministrativo valuta liberamente gli indizi, fuori dal giudizio di querela di falso, secondo la regola del più probabile che non.

Il Fatto

Un candidato, insieme al presentatore della lista e al delegato al deposito, impugna i provvedimenti con cui l’Ufficio Centrale Circoscrizionale ha disposto la sua cancellazione dalla lista circoscrizionale di una formazione politica per le elezioni regionali. Chiede altresì l’accertamento del diritto all’iscrizione e alla partecipazione alla competizione.

La difesa allega un errore materiale: nel modulo di candidatura sarebbe stato indicato, al posto del candidato effettivo, il nominativo del padre, estraneo alla competizione. Il refuso si sarebbe ripetuto nella lista. L’identità del ricorrente sarebbe desumibile da elementi convergenti: codice fiscale, soprannome, firma autografa e recapiti. L’Ufficio avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Con motivi aggiunti i ricorrenti impugnano il provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale che ha confermato la cancellazione, deducendo travisamento, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. L’Amministrazione resiste, invocando l’esercizio di un potere vincolato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto il difetto di legittimazione attiva del presentatore della lista e del delegato al deposito. Il rito elettorale di cui all’art. 129 c.p.a. è di stretta interpretazione e consente l’azione al solo soggetto leso nel diritto di partecipare al procedimento elettorale. L’interesse di fatto alla tutela del proprio operato resta estraneo a questo strumento processuale.

Nel merito il Tribunale condivide i principi invocati dai ricorrenti: la massima partecipazione democratica e la preminenza della legalità sostanziale su un’adesione solo formale alle regole. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 268/2011, osserva che in presenza di dati oggettivi l’Ufficio può ritenere emendabile l’errore senza l’ostacolo della querela di falso ex art. 2700 c.c. La natura di atto fidefacente non impedisce al giudice amministrativo una verifica sostanziale della volontà di candidatura.

Tali principi non conducono però all’accoglimento. Gli elementi acquisiti, anche tramite l’istruttoria presidenziale, non sciolgono i dubbi sull’identità di chi si è presentato davanti al pubblico ufficiale per sottoscrivere l’accettazione. La discrasia non riguarda solo l’intestazione del modulo: il nominativo paterno, con data e luogo di nascita, è riportato anche nella parte dell’atto destinata all’autentica della sottoscrizione. Il pubblico ufficiale ha attestato di aver identificato quella persona e di averne raccolto la firma.

Il Collegio valorizza inoltre il confronto tra la firma sull’atto di candidatura e quella sulla patente di guida, da cui emergono difformità nella grafia. Tali elementi, valutati come semplici indizi fuori dal giudizio di querela di falso, non consentono di ritenere provato, secondo la regola del più probabile che non, che sia stato il ricorrente a presentarsi davanti al pubblico ufficiale.

Qualificare come formale l’errore sull’autentica significherebbe minare la funzione certificativa. L’art. 1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 445 del 2000, nel ricalcare l’art. 2703, comma secondo, c.c., definisce l’autenticazione come attestazione che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità. Richiamando Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 22 del 2013 e Cons. Stato n. 5261/2020, il Tribunale conclude che la mancanza o irritualità dell’autentica determina nullità insanabile della sottoscrizione e dell’atto di presentazione. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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