Silenzio della P.A. e sopravvenuto provvedimento: improcedibilità e spese (TAR Puglia n. 145 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione adotti un provvedimento espresso sull’istanza del privato, anche se di contenuto negativo. La notifica e il deposito del ricorso non consumano, infatti, il potere dell’Amministrazione di pronunciarsi. L’interesse azionato è strumentale all’ottenimento di una risposta esplicita: una volta sopravvenuta, l’accertamento giudiziale dell’obbligo di provvedere non ha più ragione d’essere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’Amministrazione che abbia riscontrato l’istanza oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 e dopo la notifica del ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di aree site nel territorio di un Comune, assumevano che tali aree fossero state occupate dalla Pubblica Amministrazione e trasformate in modo irreversibile mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione, in assenza di decreto di esproprio. Con istanza/diffida del 27 dicembre 2023 chiedevano la restituzione, previa riduzione in pristino, ovvero l’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Non ottenendo alcun riscontro, proponevano ricorso innanzi al TAR per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’ente all’adozione di un provvedimento espresso. Costituitosi in giudizio, il Comune depositava una nota con cui rigettava l’istanza, sul rilievo che le aree sarebbero state cedute gratuitamente all’Amministrazione dal dante causa dei ricorrenti. Alla camera di consiglio i ricorrenti chiedevano allora dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è stato ritualmente proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a., nel rispetto del dimezzamento dei termini previsto dal rito speciale dall’art. 87, terzo comma, c.p.a.. Tuttavia, a seguito del riscontro espresso fornito dal Comune, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come del resto richiesto dalla difesa dei ricorrenti.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il decorso del termine assegnato con la diffida e la proposizione del ricorso non consumano il potere dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza. Il ricorso avverso il silenzio è infatti volto all’accertamento dell’obbligo di provvedere: la risposta sopravvenuta dell’Amministrazione fa quindi venir meno l’interesse a una decisione che si sarebbe limitata a imporre un obbligo ormai adempiuto.
Il principio è ribadito sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale che il Collegio condivide, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4807 del 2011 e precedenti della stessa sezione leccese (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 1304 del 2015, n. 1084 del 2018 e n. 1379 del 2018). La circostanza che il riscontro sia negativo non incide sull’esito processuale, poiché l’interesse azionato è di natura meramente strumentale all’ottenimento di una risposta esplicita.
Quanto alle spese, il Collegio le liquida e le pone a carico dell’Amministrazione resistente, applicando il criterio della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c.. Il Comune ha riscontrato l’istanza solo l’8 novembre 2024, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e dopo la notifica del ricorso: il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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