Silenzio della P.A. su causa di servizio e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1475 del 20.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo costituisce un termine di natura perentoria, il cui inutile decorso integra gli estremi del silenzio-rifiuto sindacabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. L’Amministrazione che non adotti alcun provvedimento espresso entro il termine viola l’art. 2 della legge n. 241/90, a nulla rilevando che il procedimento risulti ancora in itinere per l’espletamento degli accertamenti sanitari. Accertata l’illegittimità del contegno omissivo, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a provvedere con provvedimento espresso entro un termine prefissato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nella convocazione a visita medica, superiore all’anno dalla presentazione dell’istanza, conferma sul piano fattuale l’inadempimento dell’obbligo di provvedere.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Marina Militare in servizio presso un Comando marittimo, aveva presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo per le patologie denunciate. L’Amministrazione non aveva fornito alcuna risposta, nonostante il decorso del termine procedimentale previsto.

Il militare proponeva quindi ricorso al TAR Sicilia per l’accertamento del silenzio-rifiuto e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il Ministero della Difesa e il Comando marittimo si costituivano eccependo che la pratica era ancora in itinere, essendo la documentazione stata trasmessa alla direzione competente e l’interessato convocato a visita medica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha circoscritto la questione alla verifica dell’osservanza del termine di conclusione del procedimento. La parte ricorrente aveva richiamato il d.P.R. n. 461/2001, che fissa termini precisi per la definizione della procedura di riconoscimento della causa di servizio.

Il TAR ha rilevato che tale termine era inutilmente spirato senza che l’Amministrazione adottasse alcun provvedimento conclusivo. Il contegno omissivo integra la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90, che impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine stabilito.

La conferma fattuale dell’inadempimento è stata individuata nella circostanza che l’interessato era stato convocato per la visita medica di rito oltre un anno dopo la presentazione dell’istanza. Il ritardo nella convocazione dimostra, secondo il Collegio, che il procedimento non era stato coltivato con la diligenza richiesta.

Accertata l’illegittimità del silenzio, il TAR ha condannato il Ministero a pronunciarsi sull’istanza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se più breve. Ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, fissando un ulteriore termine di 120 giorni.

Le spese, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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