Ottemperanza al giudicato previdenziale e poteri del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 1483 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato e la persistente inerzia dell’amministrazione, condanna l’ente previdenziale al compimento dell’attività dovuta entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’obbligo di conformazione investe il contenuto sostanziale del giudicato, comprensivo del ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali e della corresponsione degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. La mancata costituzione dell’amministrazione non impedisce l’accoglimento, una volta verificati la notifica del titolo, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione delle peculiarità del caso concreto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito davanti al TAR Emilia-Romagna per ottenere il riconoscimento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Con la sentenza n. 365/2024, pubblicata il 21 maggio 2024, il Tribunale accoglieva la domanda e accertava il diritto.
Non intervenuta alcuna esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. L’INPS, regolarmente notiziata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e li verifica in concreto. La sentenza è stata notificata all’INPS il 17 giugno 2024, non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il thema decidendum si concentra sull’inerzia dell’ente. Il difensore del ricorrente ha sollecitato il pagamento in due occasioni, senza esito. Non risulta che l’INPS abbia proceduto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali, né al pagamento degli accessori.
L’accertamento dell’inottemperanza è dunque integrale. Il Tribunale condanna l’ente all’adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica di parte, se anteriore. Il ricalcolo deve seguire il contenuto del giudicato: sei scatti ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987, interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, in forza dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario di adeguata professionalità. Al commissario è assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, per dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari.
Le spese sono compensate, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, con restituzione del contributo unificato da parte dell’INPS nella misura effettivamente versata e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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