Riserva dei posti applicata alla preselezione e illegittimità della clausola del bando (TAR Emilia-Romagna n. 1485 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riserva di posti non elimina le prove concorsuali e non garantisce l’assunzione: il candidato deve comunque partecipare alla procedura, risultare idoneo e collocarsi utilmente in graduatoria. La riserva interviene esclusivamente nella fase di copertura dei posti, nei limiti percentuali previsti dalla normativa di riferimento. È pertanto illegittima la clausola del bando che applica la riserva già all’esito della prova preselettiva, riservando una quota dei posti di ammissione alle prove successive ai titolari di riserva. Tale previsione, non contemplata dalla legge né dal regolamento regionale e contra legem, determina un effetto escludente della possibilità di partecipare al concorso per i candidati non riservisti e viola i principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., oltre alla par condicio tra i candidati.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dalla Regione per la copertura di cinquantaquattro posti dell’area istruttori, profilo “assistente amministrativo contabile”. Il bando fissava a trecentoventiquattro il numero massimo degli ammessi alle prove scritte. Essendo pervenute più di trecentocinquanta domande, è stata espletata la prova preselettiva, in esito alla quale la candidata si è collocata al trecentosedicesimo posto, con un punteggio utile.

La ricorrente è stata comunque esclusa dalla prova scritta perché la clausola del paragrafo 12.2 dell’avviso applicava la riserva già in sede di preselezione, riservando centocinquanta posti ai titolari di riserva. Ne è derivato il sopravanzare di trentatré candidati con punteggio inferiore. La prova scritta si è tenuta due giorni dopo la conoscenza dell’esito, rendendo impraticabile l’impugnazione cautelare. La candidata ha impugnato l’esclusione, poi la determinazione che ha approvato gli esiti degli scritti e la graduatoria finale, con due ricorsi per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fisionomia dell’istituto: la riserva di posti opera nella fase di copertura dei posti, dopo l’utile collocamento in graduatoria. L’avviso prevedeva venticinque posti riservati sui cinquantaquattro, con applicazione espressamente riferita ai candidati collocatisi nella graduatoria finale degli idonei. Il paragrafo 12.2 ha invece introdotto un ulteriore e anticipato operare della riserva, assegnando centocinquanta posti di ammissione ai titolari di riserva.

La censura investe l’applicazione della clausola, non la legittimità del regolamento regionale: il Collegio ritiene perciò fuori centro l’eccezione in rito di tardività del ricorso per motivi aggiunti. Sul piano concreto, la clausola è stata applicata in modo difforme dal suo stesso dettato, perché l’avviso richiedeva una risposta corretta ad almeno un terzo delle domande. Sono stati invece ammessi quattro candidati con punteggio inferiore al minimo di dieci punti e trentadue con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

La clausola è inoltre illegittima in sé, perché crea una riserva di ammissione laddove il legislatore nazionale e regionale prevede una riserva di posti a favore di chi ha superato le prove. Il richiamo alla sentenza della Corte cost. n. 164/2020 e alla Corte cost. n. 20/2021 non giova all’Amministrazione: quelle pronunce riconoscono la facoltà del legislatore regionale di esentare i dipendenti dalla preselezione, senza imporla. Nella specie mancava una legge regionale in tal senso e la lex specialis limitava l’esenzione ai soli candidati disabili.

Accolti i ricorsi e annullati gli atti, il Collegio affronta gli effetti caducanti. La richiesta di rinnovazione della procedura non può essere accolta perché i vincitori sono già assunti e la graduatoria ha esaurito i propri effetti. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2015, il Tribunale riconosce alla Regione la facoltà di fare salvi i contratti stipulati, soddisfacendo la pretesa mediante rinnovazione della procedura limitatamente alla ricorrente, previo aumento di un posto, con retrocessione fittizia dell’anzianità. Spese liquidate in euro 4.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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