Cessazione della materia del contendere per pagamento del giudicato avvenuto dopo la notifica del ricorso (TAR Abruzzo n. 72 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza è ammissibile qualora la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia stata notificata all’amministrazione presso il domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni e sia passata in giudicato. Il pagamento del credito liquidato dal giudicato, intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza dopo la notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione che ottempera solo successivamente alla proposizione del ricorso è condannata al pagamento delle spese di lite, in quanto la sua condotta ha reso necessario il ricorso.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici dal 2016-2017 al 2019-2020, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento tramite il predetto strumento.
Il Ministero si costituiva in giudizio, depositando documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo liquidato dal giudicato e chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. La ricorrente non contestava l’esattezza dell’adempimento ma insisteva per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiarava il ricorso ammissibile, accertando che la sentenza era stata notificata al Ministero in data 8 marzo 2023 presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro. Risultava inoltre soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
La domanda era altresì fondata nel merito, poiché il credito accertato con sentenza definitiva non risultava soddisfatto alla data del deposito del ricorso.
Nel corso del giudizio, il Ministero provvedeva al pagamento di quanto liquidato dal giudicato, senza che la ricorrente sollevasse contestazioni sull’esattezza dell’adempimento, insistendo unicamente per la condanna alle spese. Sussistevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Sulle spese, il Tribunale le poneva a carico dell’amministrazione soccombente, rilevando che l’esecuzione del giudicato era intervenuta solo dopo la notifica del ricorso per l’ottemperanza e che la condotta del Ministero aveva reso necessario il ricorso. La sentenza è stata eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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