Ottemperanza e restituzione dei suoli: il risarcimento generico va respinto (TAR Puglia n. 149 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza della pubblica amministrazione all’obbligo di esecuzione dei propri provvedimenti e adotta i provvedimenti necessari a garantirne l’attuazione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. L’ordine di restituzione delle aree illegittimamente occupate costituisce contenuto della sentenza di cognizione passata in giudicato e va eseguito nel termine assegnato. La domanda di risarcimento del danno proposta in sede di ottemperanza è respinta quando permangono profili di genericità in ordine all’estensione della proprietà non goduta e ai criteri di liquidazione del pregiudizio. Il giudizio di ottemperanza assicura una tutela piena ed effettiva, ma non può supplire alla carenza di determinazione del credito risarcitorio.
Il Fatto
Con sentenza n. 1817 del 2022, la Sezione Terza del TAR Puglia ha accolto il ricorso di un proprietario, per la quota di comproprietà, accertando l’illegittima occupazione di alcuni terreni siti nel Comune di Foggia, destinati alla realizzazione di opere viarie, per il mancato perfezionamento della procedura espropriativa con l’adozione del decreto di esproprio nei termini di legge. Il Tribunale ha ordinato la restituzione delle aree nel termine di tre mesi dalla notifica e ha condannato l’amministrazione al risarcimento del danno da perdita della proprietà nel periodo compreso tra la cessazione dell’occupazione legittima e la restituzione, secondo criteri da concordare tra le parti ai sensi dell’art. 34 cod. proc. amm.
La sentenza è stata notificata il 21 marzo 2023 ed è passata in giudicato il 21 aprile 2023. Scaduto il termine di tre mesi assegnato al Comune e quello dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha diffidato l’amministrazione e, rimasta questa inerte e non costituitasi in giudizio, ha proposto ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112 cod. proc. amm., che impone alla pubblica amministrazione l’esecuzione dei provvedimenti del giudice amministrativo, e dall’art. 1 cod. proc. amm., che assegna alla giurisdizione amministrativa il compito di assicurare una tutela piena ed effettiva. L’azione esecutiva è lo strumento mediante il quale il cittadino vittorioso nel giudizio di cognizione consegue in concreto il bene della vita riconosciutogli.
Nel caso concreto il Comune non ha prestato ottemperanza: non ha restituito le aree illegittimamente occupate, non ha risarcito il danno e non ha rimborsato le spese di lite del precedente giudizio. L’inottemperanza è dunque accertata e il ricorso, in parte qua, è fondato.
Ne deriva l’obbligo per il Comune di dare piena esecuzione alla sentenza n. 1817/2022 mediante la restituzione dei suoli nel termine di novanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Il Collegio nomina fin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Prefetto della provincia di Barletta-Andria-Trani o un suo delegato, con obbligo di garantire l’attuazione della sentenza nell’ulteriore termine di centoventi giorni.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale rileva che l’ottemperanza presenta profili di genericità. Sussistono dubbi sull’estensione della proprietà non goduta nel periodo di occupazione illegittima e sui criteri di liquidazione posti dall’Agenzia del Territorio a base della relazione di stima versata in atti. In parte qua il ricorso è pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alla rifusione del contributo unificato e agli accessori di legge. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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