Revoca accoglienza e rimborso costi: necessaria la proporzionalità (TAR Toscana n. 172 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza per superamento della soglia dell’assegno sociale può essere disposta anche in via implicita, sostituendo la precedente revoca per allontanamento volontario, quando l’amministrazione esprima in modo univoco la volontà di fondarla sulla sopravvenuta conoscenza del reddito. Il rimborso dei costi sostenuti per le misure fruiti indebitamente non è però dovuto automaticamente nella misura contabile del costo pro capite: l’art. 17, paragrafo 4, della direttiva n. 33/2013 e l’art. 23 del D. Lgs. n. 142/2015 impongono di verificare che lo straniero disponesse di mezzi sufficienti ad assicurarsi condizioni di accoglienza e assistenza sanitaria. La quantificazione deve rispettare il principio di proporzionalità, con motivazione puntuale sulla condizione economico-reddituale complessiva e attualizzata, sull’idoneità dei mezzi a garantire condizioni dignitose e sull’effettivo miglioramento delle condizioni di vita.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva la protezione umanitaria e veniva ammesso alle misure di accoglienza presso un centro di accoglienza straordinario. Dal 3 marzo 2021 svolgeva attività lavorativa a tempo indeterminato; il 17 novembre 2021 si allontanava spontaneamente dalla struttura.
Con atto del 7 dicembre 2021 la Prefettura revocava le misure per allontanamento volontario. Informata dal gestore del centro della condizione lavorativa, prima sconosciuta, la stessa Prefettura adottava il provvedimento del 23 dicembre 2021, notificato il 7 aprile 2023: revocava le misure per superamento del parametro dell’assegno sociale e ingiungeva il rimborso di euro 7.430,71. Il ricorrente impugnava l’atto, deducendo la consumazione del potere di revoca e la sproporzione della somma.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. Il Tribunale ritiene che l’amministrazione abbia correttamente individuato i presupposti di fatto e le ragioni di diritto e che, alla luce della sopravvenuta conoscenza dei compensi, abbia implicitamente revocato il provvedimento precedente, adottando in sua vece la revoca per superamento dell’assegno sociale. L’ammissibilità del provvedimento implicito è costantemente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa, richiamata nel testo, quando la volontà dell’amministrazione risulti univoca.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte muove dall’art. 17, paragrafo 4, della direttiva n. 33/2013, che consente il rimborso totale solo se il richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le medesime condizioni di accoglienza e l’assistenza sanitaria. Il recupero delle spese deve quindi sottostare al principio di proporzionalità nella determinazione della somma.
Nel caso concreto manca ogni evidenza della condizione economica complessiva e attualizzata del ricorrente e difetta ogni considerazione sull’idoneità dei suoi mezzi a garantirgli condizioni di vita dignitose e accesso all’assistenza sanitaria. L’amministrazione si è limitata ad applicare l’art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 142/2015, riferendosi ai meri costi contabili, senza valutazione di proporzionalità.
Il provvedimento è perciò illegittimo nella parte in cui ingiunge un rimborso non commisurato al reddito accertato, ma quasi idoneo ad annullarlo, con carenza di istruttoria sull’adeguatezza dei mezzi di sussistenza. Non rileva la possibilità di rateizzazione, poiché il vulnus attiene all’ammontare complessivo dell’ingiunzione. Il sistema, nel suo complesso, non deve generare disincentivi all’integrazione socio-economica dei beneficiari di protezione internazionale.
Il ricorso è quindi parzialmente fondato: il provvedimento è annullato nella parte relativa all’ingiunzione di rimborso, con compensazione delle spese per la parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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