Protocolli di intesa non sottoscritti nell’offerta tecnica e falsità dichiarativa (Cons. Stato n. 4984 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione, nell’offerta tecnica, di protocolli di intesa non ancora sottoscritti dalle autorità competenti non integra di per sé un vizio escludente né rende l’offerta condizionata, poiché la proposta è destinata ad attuarsi solo in fase esecutiva e non subordina l’impegno contrattuale dell’offerente. La valutazione dell’offerta si rapporta esclusivamente alla situazione esistente al momento della sua presentazione e del suo scrutinio, sicché la documentazione relativa all’esecuzione del contratto non costituisce parametro della falsità di quanto dichiarato in gara. La dichiarazione non veritiera resa dall’operatore economico non è causa di esclusione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, salvo che integri la fattispecie di cui al comma 3, lett. b), che richiede il dolo specifico del tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante.

Il Fatto

Una società classificatasi seconda in una procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento triennale dei servizi balneari di salvamento sulle spiagge libere impugnava davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, unitamente ai verbali di gara e alla legge di gara, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato e il subentro.

Il TAR respingeva il ricorso integrato dai motivi aggiunti. La seconda classificata proponeva appello, deducendo l’erroneità della sentenza in ordine alla ritenuta serietà dell’offerta della controinteressata e alla asserita falsità delle dichiarazioni relative al personale indicato per l’esecuzione della commessa.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo infondate entrambe le censure e assorbendo ogni altra eccezione. Sul primo motivo, il Collegio rileva che l’aggiudicataria ha inserito nell’offerta tecnica protocolli di intesa non sottoscritti con le autorità locali, in corrispondenza del criterio A, sub-criterio A.3, della legge di gara. Tale proposta, al pari del resto dell’offerta, non è ancora attuata al momento della presentazione e lo sarà solo in fase esecutiva, dopo l’accettazione della stazione appaltante.

L’offerta tecnica costituisce, civilisticamente, una proposta contrattuale che evidenzia gli aspetti progettuali e qualitativi, secondo quanto affermato da Cons. St., sez. V, n. 7914 del 2023. Il punteggio è assegnato in base al contenuto e alla serietà della proposta, oltre che alla rispondenza alla legge di gara. Non è ipotizzabile che l’autorità sottoscriva accordi con un soggetto non ancora aggiudicatario; la mancata sottoscrizione non può quindi fondare un giudizio di inaffidabilità, tanto più che i protocolli hanno contenuto dettagliato e l’appellante non ha allegato elementi ostativi alla futura sottoscrizione.

Quanto all’offerta condizionata, il Collegio richiama Cons. St., sez. III, n. 8602 del 2025: la condizione ricorre quando l’offerente subordina il proprio impegno a uno schema modificativo rispetto a quello della stazione appaltante. Nel caso di specie l’impegno decorre dalla sottoscrizione del contratto e la successiva sottoscrizione dei protocolli rileva solo ai fini dell’esecuzione. Non si ravvisa neppure il tentativo di influenzare il processo decisionale, poiché la mancata sottoscrizione risulta dai documenti allegati e non è stata sottaciuta.

Sul secondo motivo, la Corte afferma che l’offerta va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione e dello scrutinio; la documentazione sulla fase esecutiva non è parametro della falsità delle dichiarazioni. La stagionalità del servizio è compatibile con assunzioni successive e con l’avvicendamento dei lavoratori. La legge di gara richiede l’indicazione dei nominativi al fine di valutare le qualifiche possedute, non di vincolare l’esecuzione a quei soggetti.

La dichiarazione non veritiera non è di per sé causa di esclusione ex art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, salvo che integri la fattispecie del comma 3, lett. b), che postula il dolo specifico, come precisato da Sez. V n. 7282 del 2025. L’unico caso di esperienza non confermata è di modesta rilevanza e non idoneo a fondare l’intenzionalità né a incidere sull’esito della gara. Non si ravvisa infine carenza istruttoria della stazione appaltante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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