Quote latte: inoppugnabili gli atti di imputazione precludono il ricalcolo (TAR Lombardia n. 240 del 22.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa per la riscossione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario non costituisce autonomo atto impositivo, ma atto prodromico all’esecuzione forzata, contestabile unicamente per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui il debito deriva. Una volta divenuti inoppugnabili gli atti di imputazione del prelievo, per esaurimento dei rimedi o per intervenuta perenzione o improcedibilità, il giudice amministrativo non può disapplicare la normativa interna in contrasto con il diritto eurounitario né procedere al ricalcolo del dovuto, dovendosi tutelare il principio di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche definitivamente consolidate. Il contrasto con il diritto dell’Unione non è tuttavia eliminato e può fondare il diritto al risarcimento, oltre a sollecitare l’esercizio dell’autotutela.
Il Fatto
Un’azienda produttrice di latte bovino impugna la cartella con cui l’agente della riscossione le chiede il pagamento di oltre 149.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri, per le campagne 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999. La ricorrente deduce l’erronea indicazione dell’autorità e del termine di ricorso, la prescrizione del credito, la tardiva formazione del ruolo, l’illegittima quantificazione degli interessi, il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario, l’omessa considerazione dei recuperi PAC, la mancata notifica dell’avviso bonario e il difetto di sottoscrizione.
Nel corso del giudizio l’amministrazione resistente ha dato conto dei numerosi contenziosi pregressi, definiti con sentenze di merito passate in giudicato e con pronunce di improcedibilità e perenzione. La questione centrale diventa quindi se tali definizioni consentano ancora di rimettere in discussione il calcolo del prelievo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce in via pregiudiziale il contenzioso pregresso, perché lo scrutinio della prescrizione e delle censure sul calcolo presuppone l’accertamento dell’esistenza e della definitività del debito. Gli atti di imputazione risultano divenuti incontestabili prima dell’instaurazione del giudizio e prima delle sentenze della Corte di Giustizia invocate, con la conseguenza che non è possibile opporre argomenti sul calcolo a fronte di una cartella che è solo atto prodromico all’esecuzione.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato: il contrasto con il diritto eurounitario configura annullabilità e non nullità del provvedimento, e il carattere definitivo di una decisione amministrativa risponde al principio di certezza del diritto che il diritto dell’Unione non impone di superare. La distinzione tra provvedimenti divenuti definitivi per sentenza di merito e quelli consolidati per perenzione o pronuncia in rito non è praticabile, non potendo la disapplicazione dare ingresso al diritto europeo in presenza di rapporti esauriti.
L’inoppugnabilità non elimina però il contrasto con il diritto dell’Unione: esso resta alla base del diritto al risarcimento e del potere di autotutela doverosa dell’amministrazione.
Nel merito, il Tribunale ritiene infondata la censura sull’erronea indicazione dell’autorità, che integra una mera irregolarità e risulta comunque superata dalla tempestiva proposizione del ricorso. La prescrizione è decennale e il suo corso è stato interrotto e sospeso in via permanente dalla pendenza dei giudizi pregressi, anche conclusi con perenzione. Le censure su ruolo, interessi, recuperi PAC e avviso bonario sono dichiarate inammissibili per genericità o infondate, essendo la cartella adeguatamente motivata e non avendo il prelievo natura tributaria. Il difetto di sottoscrizione è escluso, non richiedendo il modello ministeriale la firma.
Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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