Il regolamento portuale può imporre servizi antincendio e antinquinamento esterni al bunkeraggio (Cons. Stato n. 149 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le linee guida allegate alla circolare ministeriale in materia di bunkeraggio individuano un standard minimo tecnico/organizzativo di riferimento e non attribuiscono al concessionario del servizio a mezzo bettolina un diritto all’autoproduzione integrale dei servizi antincendio e antinquinamento. Esse non costituiscono, pertanto, un vincolo che impedisca alla Capitaneria di porto di dettare prescrizioni ulteriori, purché ragionevoli e proporzionate. L’autoproduzione resta confinata al servizio svolto per il carico della bettolina o per il rifornimento di navi dello stesso armatore; il servizio reso a favore di navi di terzi esula da tale ambito. Il regolamento portuale che impone l’ausilio di soggetti autorizzati e standard tecnici più elevati è legittimo quando le peculiarità del porto giustificano elevati livelli di cautela a tutela dell’ambiente e della salute. La motivazione non è necessaria per gli atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi.

Il Fatto

Una società concessionaria del servizio di bunkeraggio a mezzo bettolina nel porto di Taranto impugnava l’ordinanza con cui la Capitaneria di porto aveva approvato il nuovo regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi. La ricorrente contestava l’introduzione di prescrizioni ulteriori rispetto alle linee guida ministeriali in tema di prevenzione degli inquinamenti da idrocarburi: in particolare l’obbligo di assicurare, durante il rifornimento, il servizio di guardia ai fuochi e il servizio di prevenzione inquinamento con mezzo navale certificato, panne galleggianti e dotazioni dettagliatamente prescritte. Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, rigettava il ricorso, compensando le spese.

La società proponeva appello, deducendo la violazione della circolare ministeriale e delle allegate linee guida, oltre alla violazione del principio di proporzionalità, all’irragionevolezza e alla disparità di trattamento, per essere le bettoline assoggettate alle misure previste per raffinerie, depositi costieri e grandi petroliere. Le amministrazioni intimate e la controinteressata riproponevano le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto le eccezioni processuali, non decise dal primo giudice. Richiamando Cass., Sez. U., n. 24172 del 2025, il Collegio precisa che le questioni rilevabili d’ufficio, rimaste assorbite in virtù della ragione più liquida, non sono coperte dal giudicato e possono essere riproposte nel grado successivo senza appello incidentale. Nel merito le eccezioni sono infondate: il regolamento, pur riproduttivo di disposizioni anteriori, costituisce un nuovo atto amministrativo, adottato all’esito di un nuovo procedimento, e la prescrizione impugnata incide immediatamente sull’attività del concessionario, senza necessità di atti applicativi.

Nel merito l’appello è rigettato. La circolare ministeriale, osserva la Corte, contiene direttive per individuare criteri obiettivi e non discriminatori nell’accesso al servizio di bunkeraggio, ma non una disciplina esaustiva dell’attività e dei servizi connessi. Non introduce la regola generale dell’autoproduzione dei servizi antincendio e antinquinamento: non costituisce, dunque, né un vincolo né un limite per le Capitanerie. Non si configura alcun contrasto tra fonte subordinata e fonte sovraordinata.

La Corte condivide la lettura del precedente n. 452 del 2016: il servizio di prevenzione connesso al bunkeraggio non rientra tra i servizi di interesse generale riservati all’autorità marittima dall’art. 11 della legge n. 979 del 1982, ma è servizio specialistico connesso a operazioni portuali e non può essere sottratto all’autoproduzione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 287 del 1990. L’autoproduzione copre però solo il servizio riferito al carico della bettolina o alle navi dello stesso armatore; quello reso a navi di terzi esula dall’ambito. La sentenza di primo grado non ha attribuito valore erga omnes al precedente, ma ne ha condiviso la ricostruzione normativa.

Quanto alla proporzionalità, le peculiarità del porto di Taranto — impianti industriali di grandi dimensioni vicini al nucleo urbano e a siti di mitilicoltura, pesca, itticoltura, allevamenti e agricoltura — giustificano una disciplina rigorosa, anche se i rischi del bunkeraggio non sono equiparabili a quelli di raffinerie e depositi costieri. Il regolamento si limita a reiterare prescrizioni di atti precedenti non impugnati e prevede, all’art. 58, l’esonero per i soggetti autorizzati dotati di certificazioni equivalenti. La motivazione non è necessaria per gli atti sostanzialmente normativi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990, e i pareri di associazioni di categoria non superano tali conclusioni. Il riferimento al regolamento UE n. 352/2017 è generico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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