Interdittiva antimafia, indizi risalenti e consapevolezza dei rapporti d’affari con la cosca (TAR Liguria n. 219 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva non richiede la certezza dell’accertamento penale, ma un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza, idoneo a far ritenere “più probabile che non” il tentativo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata. Il Prefetto dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione e nella ricomposizione unitaria degli elementi sintomatici del rischio infiltrativo, non necessariamente collegati ad accertamenti penali definitivi. La risalenza nel tempo dei fatti non determina di per sé la perdita dell’attualità del pericolo, occorrendo piuttosto fatti nuovi positivi e il loro consolidamento per far ritenere l’impresa fuoriuscita dal cono d’ombra della mafiosità. L’instaurazione di rapporti d’affari stabili e non occasionali, nella piena consapevolezza della riferibilità del partner a un vertice di cosca, giustifica in termini prognostici il convincimento del rischio infiltrativo.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’autotrasporto impugna l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione professionale. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. la ricorrente gravа gli atti istruttori acquisiti e il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dispone la revoca dell’autorizzazione e la cancellazione dal R.E.N. e dall’albo degli autotrasportatori.
A seguito di istanza di riesame, il Prefetto adotta una nuova interdittiva, impugnata con distinto ricorso: la società deduce l’omessa valutazione delle sopravvenienze, segnatamente l’esito assolutorio del processo penale e la richiesta di revisione delle misure che hanno attinto altre società del gruppo. Le amministrazioni resistenti eccepiscono la carenza di interesse e chiedono comunque il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi ex art. 70 c.p.a. e dichiara parzialmente improcedibile il primo, essendo l’originaria interdittiva sostituita dal nuovo provvedimento adottato in sede di riesame. Quanto alla revoca del titolo autorizzativo, il giudice ritiene che l’art. 6 del regolamento CE n. 1071/2009 ammette che la perdita di onorabilità dell’impresa derivi anche da provvedimenti che abbiano attinto la stessa impresa, e che l’art. 13 del medesimo regolamento consenta il ritiro del titolo senza preventiva sospensione in caso di impossibilità di regolarizzazione.
Sul secondo ricorso, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il pericolo di infiltrazione si accerta con una prognosi di verosimiglianza, non con la certezza tipica dell’accertamento penale, essendo sufficiente che appaia più probabile che non il condizionamento dell’attività imprenditoriale (richiamando, tra le altre, Cons. St., sez. III, 31 marzo 2023, n. 3340 e Cons. St., sez. III, 25 ottobre 2022, n. 9059). Non si richiede alcun comportamento di affiliazione o connivenza, ma anche la sola consapevole scelta dell’imprenditore di porsi in dialogo con ambienti mafiosi.
Sulla dedotta risalenza degli elementi istruttori, il Collegio osserva che il mero decorso del tempo non implica la perdita di attualità del tentativo di infiltrazione, né l’inutilizzabilità delle vicende descritte quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento (richiamando, ex multis, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890). Occorrono piuttosto fatti nuovi positivi e il loro consolidamento, non risultando che la Prefettura abbia esitato positivamente le istanze di revisione.
Nel merito, il giudice ritiene l’interdittiva immune dai vizi dedotti in ragione di un quadro indiziario complessivo: la promiscuità societaria e logistica con altre imprese del gruppo, destinate a interdittive confermate in sede giurisdizionale; la partnership commerciale con una società riferibile a un vertice della ‘ndrangheta; il perdurante rapporto societario con un soggetto attinto da misura di prevenzione patrimoniale; le frequentazioni con soggetti pregiudicati anche in tempi recenti. Le assoluzioni penali non escludono la consapevolezza dei rapporti d’affari con la compagine criminale, evincibile dalla documentazione societaria. L’incensuratezza dei familiari non vale a sovvertire il quadro istruttorio, e l’ordinanza del Tribunale reggino che ha negato il controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 conferma il legame stabile tra i territori.
Il ricorso avverso la nuova interdittiva è quindi rigettato, così come, per il resto, il primo, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.