Clausola discrezionale Dublino: sindacabilità del rifiuto tacito e protezione complementare (Cass. civ. n. 24586/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa considerazione della sussistenza dei requisiti per la protezione nazionale configura un rifiuto tacito di avvalersi della clausola discrezionale di cui all’art. 17 del Regolamento UE n. 604/2013 da parte dell’Autorità Dublino, con la conseguente sindacabilità del rifiuto da parte del giudice dell’impugnazione del trasferimento. Perché possa essere sindacata l’omessa applicazione della clausola discrezionale in sede giurisdizionale, è necessario che il ricorrente abbia prospettato all’Autorità Dublino di avere motivi ostativi al trasferimento collegati al diritto alla protezione complementare, o che li abbia allegati anche per la prima volta in sede di ricorso giurisdizionale. La protezione complementare nazionale ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto di asilo di cui all’art. 10, terzo comma, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione. Il giudice di merito non può limitarsi a richiamare il carattere facoltativo della clausola e il principio di fiducia reciproca, senza verificare se l’omesso esercizio abbia inciso su un diritto umano fondamentale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino sudanese originario del Darfur occidentale, ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione da lui proposto avverso il provvedimento emesso dall’Unità Dublino di trasferimento in Germania, quale Stato membro individuato come competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale. A sostegno della domanda aveva allegato di avere vissuto sin dalla prima infanzia in Libia in un contesto di forte instabilità, di essere rimasto orfano del padre e vittima di sequestri a scopo di estorsione, e di avere raggiunto l’Europa nel 2018. Dopo un primo ingresso in Italia si era trasferito in Germania, dove nel gennaio 2019 aveva presentato domanda di protezione internazionale, rigettata con provvedimento del 2020. Temendo il rimpatrio forzato in Sudan, era rientrato in Italia e il 13 settembre 2021 aveva presentato una nuova domanda di protezione internazionale presso la Questura di Milano. L’Unità Dublino italiana ha attivato la procedura di ripresa in carico nei confronti della Germania ai sensi dell’art. 18, par. 1, lett. d), del Regolamento UE n. 604/2013; la Germania ha riconosciuto la propria competenza.
Con decreto del 13 dicembre 2021 l’Unità Dublino ha disposto il trasferimento del ricorrente in Germania. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Milano, che con ordinanza del 28 febbraio 2022 ha sospeso il trasferimento. Nel corso del giudizio di merito il ricorrente ha allegato il proprio stato di vulnerabilità anche psicologica e un significativo percorso di integrazione in Italia, culminato nell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del 26 giugno 2025 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la decisione di trasferimento ed escludendo la sussistenza di violazioni degli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 604/2013, affermando che l’esercizio della clausola discrezionale di cui all’art. 17 costituisce una facoltà rimessa agli Stati membri il cui mancato esercizio non sarebbe sindacabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, in relazione alla disciplina del Regolamento UE n. 604/2013, al sistema della protezione nazionale complementare e ai parametri costituzionali e convenzionali rilevanti. La censura centrale riguardava l’illegittimità del rifiuto, anche solo tacito, di esercitare la clausola discrezionale di cui all’art. 17, par. 1, del Regolamento Dublino, rifiuto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto insindacabile. Secondo il ricorrente, tale omissione aveva precluso l’esame della spettanza di una forma di protezione complementare di diritto nazionale, fondata sull’art. 10, comma 3, Cost., sull’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 e sull’art. 8 CEDU.
La Corte ha richiamato il principio affermato nella pronuncia n. 11713/2025, a seguito della pronuncia della CGUE del 30.11.2023 e della sentenza delle Sezioni unite n. 935/2025, secondo cui l’omessa considerazione della sussistenza dei requisiti per la protezione nazionale configura un rifiuto tacito di avvalersi della clausola da parte dell’Autorità Dublino, con la conseguente sindacabilità del rifiuto da parte del giudice dell’impugnazione del trasferimento. Le Sezioni unite n. 935/2025 hanno chiarito che, perché possa essere sindacata l’omessa applicazione della clausola discrezionale in sede giurisdizionale, è necessario che il ricorrente abbia prospettato all’Autorità Dublino di avere motivi ostativi al trasferimento collegati al diritto alla protezione complementare, o che li abbia allegati anche per la prima volta in sede di ricorso giurisdizionale.
La Corte ha rilevato che nel caso di specie la richiesta di protezione speciale era stata formulata fin dal ricorso, con allegazioni a sostegno della stessa. Ha richiamato i principi interpretativi enunciati nella sentenza n. 11713/2025, secondo cui la protezione complementare nazionale ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto di asilo di cui all’art. 10, terzo comma, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione. Ha quindi ritenuto non condivisibile la conclusione del giudice di merito in ordine al rifiuto, anche tacito, del ricorso alla clausola discrezionale in presenza delle relative allegazioni. Ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e disposto il rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, con disposizione di anonimizzazione dei dati identificativi.
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Nota della Redazione
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