Condanna per maltrattamenti e accompagnamento alla frontiera: la pericolosità sociale va accertata in concreto (Cass. civ. Sez. I n. 21794 del 25.06.2026)

Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO › 3.3 Esecuzione dell’espulsione › 3.3.1 Accompagnamento alla frontiera.

Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21794/2026, ud. 05/06/2026, dep. 25/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno

Parole chiave: [accompagnamento alla frontiera – carattere recessivo dei legami familiari – accertamento in concreto e all’attualità della pericolosità sociale – reato di maltrattamenti in famiglia – omesso esame in concreto della pericolosità sociale del ricorrente]

Il caso e la decisione, nel testo della rassegna

Nel caso in esame, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto con il quale il Giudice di pace, limitandosi a definire «recessive» le «esigenze familiari» del ricorrente in ragione della condanna per il grave reato di maltrattamenti in famiglia, aveva convalidato l’accompagnamento alla frontiera disposto nei suoi confronti. Sul punto, la Corte ha rilevato che: “L’esistenza di tale precedente penale (del quale, peraltro, non si ha alcun elemento che consenta di valutare l’epoca di commissione del reato, la commissione in un momento in cui i figli erano già nati o meno, l’eventuale presenza di una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla compagna o anche ai figli) è stato, invece, indicato come unico elemento in forza del quale il diritto alla vita familiare del ricorrente è risultato soccombente. Il decreto di convalida si limita a fare riferimento al fatto che «lo straniero è stato condannato per il reato ostativo di maltrattamenti in famiglia», senza neanche precisare se detto grave reato sia stato perpetrato ai danni della attuale compagna e madre dei tre figli. La decisione poggia, dunque, su una valutazione che omette di esaminare, in concreto, la pericolosità del ricorrente, che viene ritenuta sussistente, solo in ragione del precedente relativo al delitto di maltrattamenti in famiglia”. A fronte di tale presunzione assoluta di sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, dunque, la Corte ha ritenuto di cassare il provvedimento impugnato, precisando che:

“La commissione di tale reato – che ben avrebbe potuto giustificare, in ragione della gravità dello stesso e della idoneità a rivelare una netta contrarietà agli interessi di quella famiglia che l’autore del reato ha fatto oggetto di violenza – avrebbe dovuto essere esaminata alla luce di elementi idonei a rivelare l’effettività dei legami addotti dalla parte ricorrente, l’attualità e la concretezza degli stessi.

Il Giudice di pace ha, dunque, dato applicazione alla presunzione assoluta in forza della quale l’esistenza di un precedente penale (sebbene grave come quello del delitto di maltrattamenti in famiglia) è idonea a dimostrare la pericolosità sociale del richiedente, disattendendo i principi affermati da questa Corte (in merito al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma con argomentazioni che ben possono essere estese anche al caso di specie) secondo i quali, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (Cass. n. 23597/2023; sul punto cfr. anche Cass. n. 19672/2025)”.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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