Sospensione dei nuovi crematori riferita ai titoli abilitativi e non ai lavori (Cons. Stato n. 150 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della realizzazione di nuovi impianti crematori, disposta dall’art. 6, comma 1 quater, della legge regionale Campania n. 20/2006 come modificato dall’art. 1 della legge regionale n. 27/2019 nelle more dell’adozione del Piano regionale di coordinamento, non riguarda l’attività materiale di costruzione dell’impianto, ma l’attività amministrativa finalizzata al rilascio dei titoli abilitativi. L’interpretazione opposta imporrebbe una distinzione fondata sul mero stato di avanzamento dei lavori, di difficile e discriminatoria attuazione e priva di rispondenza nel testo normativo. Ne consegue che gli impianti i cui titoli autorizzativi siano già perfezionati alla data di entrata in vigore della legge rientrano tra gli impianti esistenti e restano estranei alla moratoria. La Regione, pertanto, nel dettare il Piano è tenuta a prevedere una disciplina transitoria per gli impianti già assentiti e in corso di realizzazione.

Il Fatto

Un consorzio concessionario della gestione dei servizi cimiteriali e della realizzazione di un tempio crematorio, insieme al comune nel cui territorio l’opera è collocata, aveva impugnato davanti al TAR Campania il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei crematori, adottato dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale. I ricorsi, riuniti, erano stati accolti: il giudice amministrativo aveva ravvisato l’illegittimità del Piano nella parte in cui ometteva ogni regolazione intertemporale per gli impianti già dotati di autorizzazione unica ambientale e in fase di realizzazione, come quello di causa.

Alcuni cittadini residenti nelle immediate vicinanze dell’erigendo impianto, già intervenuti ad opponendum in primo grado, hanno proposto appello, resistito dal comune e con adesione del consorzio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di appello sosteneva che la moratoria introdotta dalla legge regionale n. 27/2019 avesse interdetto ogni attività di costruzione fino all’adozione del Piano, rendendo contra ius la ripresa dei lavori e, dunque, illecita la situazione di fatto posta a base della tutela accordata in primo grado.

Il Consiglio di Stato respinge la censura sul piano interpretativo. La sospensione di legge va riferita all’attività amministrativa diretta al rilascio dei titoli abilitativi, non all’esecuzione materiale delle opere. Solo questa lettura consente di applicare la medesima condotta sospensiva a tutti gli impianti del territorio regionale, distinguendo quelli già autorizzati da quelli per cui i procedimenti erano ancora in corso. L’opposta lettura imporrebbe valutazioni caso per caso sullo stato di avanzamento dei lavori, mentre il testo normativo avrebbe dovuto allora riferirsi alla consegna, agli stati di avanzamento o al collaudo.

Il Collegio richiama l’art. 65 della legge regionale n. 18/2022, che contrappone gli impianti esistenti a quelli per cui risultino istanze pervenute e grado di istruttoria in corso: ciò conferma che tra i primi vanno annoverati gli impianti con titoli autorizzativi perfezionati. L’A.U.A. n. 9 del 10.06.2019 era stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della legge del 2019, con parere favorevole del Dipartimento regionale della salute, e i titoli non sono mai stati revocati né caducati.

Quanto al parere dell’ANAC, la Corte lo reputa non del tutto pertinente ma coerente con la prosecuzione dei lavori, giacché vi si qualifica la sospensione come illegittima perché intervenuta per cause diverse da quelle dell’art. 160 del d.P.R. n. 207/2010. Il secondo motivo è respinto perché le note richiamate dagli appellanti sono prive di spessore provvedimentale e non incidono sulla validità dell’A.U.A.; la statuizione di primo grado, non specificamente impugnata, è condivisa nel merito.

Da qui la conferma dell’obbligo regionale di adottare una regolazione intertemporale idonea a definire le sorti dell’impianto già assentito. L’appello è respinto, con spese a carico degli appellanti in favore del comune e compensazione verso il consorzio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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