Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Veneto n. 1369 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario rimasta inadempiuta dalla pubblica Amministrazione. L’azione presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del provvedimento ottemperando e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La nomina del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.

Il Fatto

Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con sentenza del 27 febbraio 2024 n. 139, aveva accertato il diritto del docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2020/2021 e aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la carta elettronica del docente, con accredito della somma di euro 500,00.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica asseverata all’8 marzo 2024. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la fissazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione, ritualmente notiziata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 22 dicembre 2025; la sentenza è stata notificata al Ministero e il termine dilatorio è decorso. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Quanto all’appartenenza del titolo al novero di quelli eseguibili con il rito dell’ottemperanza, il Collegio richiama l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che include le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’azione è prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato: l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole. Il Tribunale ordina quindi al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio «carta docente» della somma di euro 500,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Collegio nomina inoltre sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Proprio in ragione di tale nomina, il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti per la somma ulteriore di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., restando salva una diversa valutazione su nuova e apposita istanza di parte in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *