Revoca della gara per antieconomicità e monte ore desumibile dalla lex specialis (C.G.A.R.S. n. 1064 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca degli atti di una procedura di affidamento è esercitabile fino alla stipula del contratto, anche dopo l’aggiudicazione efficace, poiché il vantaggio economico sorge con la stipula e non con l’aggiudicazione. La qualificazione dell’atto di ritiro va operata dal giudice in base al contenuto e al potere concretamente esercitato, prescindendo dal nomen iuris: ove il ritiro non si fondi su un vizio di legittimità ma su una rivalutazione dell’interesse economico, si applica l’art. 21 quinquies L. n. 241/1990 e non l’art. 21 nonies. Le ragioni di interesse pubblico, se plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sono sottratte al sindacato di merito; la revoca è illegittima quando muove da un presupposto erroneo sul quadro economico. Il monte ore e la presenza continua di due operatori, desumibili dal capitolato, costituiscono requisiti minimi essenziali dell’offerta: la loro contestazione impone l’impugnazione immediata della lex specialis, non essendone ammessa la disapplicazione.
Il Fatto
Un Comune indice una procedura aperta, con criterio del minor prezzo, per la gestione delle visite ai siti culturali comunali, per un valore a base d’asta di 720.000 euro. All’esito delle operazioni la società ricorrente risulta prima in graduatoria e l’affidamento le viene disposto; l’impresa seconda classificata impugna l’aggiudicazione e il TAR l’annulla.
Nelle more, il Comune aggiudica il servizio all’appellante incidentale, ma, in sede di verifica dei requisiti, lo esclude e revoca l’aggiudicazione. Con successive determine e delibera di Giunta annulla in autotutela l’intera procedura, ravvisando un rinnovato interesse pubblico economico e l’antieconomicità delle condizioni originarie. L’impresa esclusa impugna tali atti; il TAR accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti. La società già aggiudicataria appella, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria l’interesse a ricorrere, rilevando che l’appello incidentale dell’impresa seconda classificata, accolto con sentenza passata in giudicato, ha reso improcedibile l’appello principale sull’originaria aggiudicazione. Residua l’interesse strumentale alla riforma del capo che ha annullato il ritiro dell’intera gara, atto satisfattivo della possibilità di partecipare a una futura procedura.
Nel qualificare il provvedimento, la Corte richiama il principio secondo cui la natura dell’atto amministrativo si desume dal contenuto e dal potere esercitato, non dal nomen iuris (Cons. Stato n. 3552 del 2020; Cons. Stato n. 5848 del 2012). Poiché il ritiro è motivato da una rivalutazione dell’interesse economico e non da un vizio di legittimità, si tratta di revoca ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990. La limitazione ivi prevista per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici è di stretta interpretazione: l’aggiudicazione non attribuisce di per sé alcun vantaggio patrimoniale, che sorge con la stipula, ai sensi degli artt. 17 e 18 D.Lgs. n. 36/2023. Non essendo il contratto stipulato, la revoca era ammissibile.
Nel merito, la revoca del bando è legittima se sorretta da concreti motivi di interesse pubblico, valutabili in via ampiamente discrezionale e sottratti al sindacato ove plausibili (Cons. Stato n. 4349 del 2024; Cons. Stato n. 2452 del 2023). La delibera è adeguatamente motivata sul piano dell’interesse perseguito; tuttavia il presupposto fattuale è erroneo: la Giunta ha ritenuto che al Comune spettasse il 30% del prezzo del biglietto, mentre il bando prevedeva che la quota fosse aumentata del ribasso offerto, portandola al 53,50%. L’erronea valutazione del quadro economico rende la decisione manifestamente illogica e la revoca illegittima.
Quanto all’esclusione, il Collegio ritiene che il monte ore di 18.108 ore annue sia direttamente desumibile dal capitolato, in ragione degli orari di apertura e della presenza continua di due operatori. Non vi è introduzione di requisiti nuovi né violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10 D.Lgs. n. 36/2023, che attiene ai requisiti di partecipazione e non alla congruità tecnica dell’offerta. La censura sull’antieconomicità del monte ore è invece irricevibile, perché investe una clausola escludente del bando non tempestivamente impugnata; il Collegio esclude la disapplicazione e richiama la sentenza Santex della Corte di giustizia UE. L’impiego di tirocinanti e lavoratori autonomi è incongruo rispetto all’obbligo di personale proprio. L’appello è accolto in parte, con rigetto del ricorso dell’impresa esclusa e improcedibilità dell’altro.
Nota della Redazione
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