Silenzio della Questura sull’istanza di conversione del permesso del minore non accompagnato (TAR Toscana n. 153 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio o conversione del permesso di soggiorno il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998 non ha carattere perentorio, ma il suo superamento determina la formazione di un silenzio inadempimento contro il quale il privato può esperire l’azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., restando fermo il dovere dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990. Il parere previsto dall’art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 per il minore non accompagnato affidato o sottoposto a tutela è necessario ma non vincolante e costituisce atto endoprocedimentale di cui deve farsi carico l’Amministrazione, non requisito posto a carico dell’istante. La sua assenza non legittima di per sé il rifiuto né giustifica l’inerzia dell’Amministrazione, tanto più quando questa disponga già della documentazione sul percorso di integrazione del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia ancora minorenne e non accompagnato. Al compimento della maggiore età ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998. La Questura ha svolto due incontri e ha comunicato un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, chiedendo l’integrazione documentale con il parere favorevole della Direzione Centrale dell’Immigrazione.
Tramite i servizi sociali il richiedente ha attivato la richiesta del parere e ha trasmesso alla Questura, con nota del proprio legale, le relazioni sul percorso di integrazione. Non avendo ricevuto alcun provvedimento, ha proposto ricorso per silenzio inadempimento. Il Ministero dell’Interno si è costituito, confermando che l’istruttoria era ancora in corso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istanza di rilascio o conversione del titolo come atto di avvio di un procedimento su domanda di parte, che deve concludersi con provvedimento espresso. Il termine applicabile è quello di sessanta giorni fissato dall’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che quel termine non è perentorio: dal suo superamento discende unicamente la formazione del silenzio inadempimento, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con permanenza del potere-dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi tardivamente. Nel caso concreto, all’introduzione del ricorso il termine era ampiamente decorso.
Il Collegio verifica allora se il tempo trascorso sia stato necessitato da esigenze istruttorie giustificate. L’Amministrazione aveva motivato il preavviso di rigetto con il solo riferimento all’assenza del parere della Direzione Centrale. Il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, che distingue due ipotesi alternative: per i minori affidati o sottoposti a tutela, il previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, oggi di competenza della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione; per i minori non affidati né sottoposti a tutela, il previo svolgimento per almeno due anni di un progetto di integrazione gestito da ente iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il caso rientra nella prima tipologia, per pacifica ammissione delle parti.
Sul valore del parere la sentenza richiama l’orientamento secondo cui esso è necessario ma non vincolante, potendo l’Amministrazione compiere un autonomo giudizio secondo i criteri di ragionevolezza e non sproporzione. È parimenti illegittimo il diniego motivato con esclusivo riferimento alla mancata allegazione del parere. Il mancato rilascio del parere non può quindi legittimare di per sé il rifiuto, trattandosi di atto endoprocedimentale di cui deve farsi carico l’Amministrazione, come dalla stessa riconosciuto. Il Tribunale rileva inoltre che la Questura era già in possesso delle relazioni dell’assistente sociale sull’integrazione e della documentazione sul percorso di istruzione e lavorativo.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con accertamento e dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e ordine di adottare un provvedimento espresso entro sessanta giorni, con nomina del Prefetto di Firenze quale commissario ad acta per l’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese sono compensate in ragione dei peculiari fatti di causa.
Nota della Redazione
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