Sei scatti stipendiali rilevano per indennità buonuscita forze di polizia (TAR Lombardia n. 1245 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo risultante dalla legge n. 232/1990, attribuisce al personale delle forze di polizia i sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche nell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. L’abrogazione della norma novellante non determina la reviviscenza della precedente versione restrittiva, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza del beneficio per le forze di polizia ad ordinamento militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il Fatto
I ricorrenti, ex militari dell’Arma dei Carabinieri, sono transitati in quiescenza a domanda al compimento dei cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Essi hanno chiesto il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ciascuno pari al 2,50 per cento, da computarsi sull’ultima retribuzione.
L’INPS non ha incluso i sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità e per l’annullamento delle determinazioni di rigetto. L’INPS ha eccepito l’inapplicabilità estensiva della norma e la decadenza dal diritto; l’Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è il competente ente previdenziale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia, il Tribunale accoglie quindi l’eccezione di estromissione del Ministero della Difesa dal giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio ricostruisce la cornice normativa: i sei scatti sono stati estesi al personale delle forze di polizia dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che ne prevede l’attribuzione ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. La nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende l’Arma dei Carabinieri, in ragione del richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981.
Il Tribunale esclude poi che l’abrogazione della norma novellante abbia fatto rivivere la versione originaria restrittiva, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Richiamando la Corte costituzionale n. 13 del 2012, il Collegio ribadisce che la reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà certa del legislatore, non ravvisabile nella specie. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza del beneficio per le forze di polizia ad ordinamento militare.
Quanto all’onere decadenziale, il Collegio esclude che il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza abbia natura decadenziale. La norma va letta in relazione al comma 3, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine costituisce dunque un semplice onere per l’interessato, funzionale alla tempistica, e non una condizione di ammissibilità del collocamento a riposo a domanda. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi.
Infine, il Tribunale respinge la lettura costituzionalmente orientata proposta dall’Amministrazione. A fronte di una previsione chiara, l’attività interpretativa non può attribuire alla norma un contenuto opposto a quello espresso dalle parole. Non si tratta, pertanto, di interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 Cost., ma della diretta applicazione della disposizione al caso di specie. Il ricorso è quindi accolto, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita mediante l’inclusione dei sei scatti. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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