Acquiescenza alla lex specialis e improcedibilità del ricorso avverso l’aggiudicazione (TAR Puglia n. 144 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione nei termini della riapprovazione della lettera di invito e della lex specialis consolida definitivamente la disciplina di gara e rende improcedibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli atti consequenziali. Il concorrente che non abbia preso parte alla procedura e non abbia tempestivamente contestato gli atti che ne regolano lo svolgimento non può coltivare un interesse caducatorio sull’intera gara, né accedere alla tutela risarcitoria, perché la pretesa non trova più soddisfazione nell’annullamento degli atti successivi. La tardività dell’impugnazione dell’atto presupposto si traduce in difetto di interesse ad agire per gli atti che ne costituiscono applicazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale di riapprovazione della lettera di invito relativa alla concessione del servizio di trasporto pubblico locale di un Comune, la riapprovata lettera di invito, il mancato invito alla procedura e la successiva aggiudicazione. La procedura era stata riaperta dopo che la prima tornata si era chiusa senza esito per l’esclusione degli unici due candidati ammessi, tra cui la stessa ricorrente.
Con motivi aggiunti la società estendeva l’impugnazione alla determina di conferimento dell’incarico difensivo, al disciplinare e ai verbali di gara, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. Le amministrazioni resistenti eccepivano in via preliminare la tardività e l’inammissibilità del gravame e dei motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, limitatamente all’impugnazione della riapprovazione della lettera di invito, e la accoglie. Risulta provata la conoscenza della determinazione dirigenziale in capo alla ricorrente almeno dal 26 febbraio 2024, per esserle stata comunicata in tale data con nota della Provincia. Il gravame è stato notificato e depositato il 21 aprile successivo, oltre i trenta giorni previsti dall’art. 120 cod. proc. amm..
La rilevata acquiescenza alla determina di riapprovazione rende improcedibile il gravame in ogni altra sua parte. Non avendo la ricorrente preso parte alla nuova procedura, il suo interesse era esclusivamente rivolto alla caducazione dell’intera gara. Tale pretesa non può però trovare soddisfazione una volta che la lex specialis si è consolidata per effetto della dichiarata irricevibilità del ricorso in parte qua.
Ne consegue che la tardività priva la società dell’interesse ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione, i sottostanti verbali e l’eventuale contratto, sia nella parte in cui si deduce l’illegittimità derivata dagli atti del ricorso introduttivo, sia nella parte in cui si prospettano vizi autonomi.
Il Collegio rileva inoltre l’autonoma tardività dell’impugnazione del disciplinare, proposta con i motivi aggiunti. Anche tale atto era stato comunicato alla ricorrente con nota provinciale del 23 aprile 2024, circostanza pacificamente riconosciuta negli stessi motivi aggiunti, mentre la notificazione è avvenuta solo il 16 giugno successivo. Ciò conferma l’improcedibilità del gravame avverso tutti gli ulteriori atti consequenziali, compresa la domanda di inefficacia del contratto e quella risarcitoria.
Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso introduttivo in parte irricevibile e in parte improcedibile, dichiara parimenti in parte irricevibili e in ogni caso improcedibili i motivi aggiunti e compensa tra le parti le spese di causa.
Nota della Redazione
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