Fasce di rispetto stradali e sanatoria: la declassificazione non azzera i limiti (Cons. Stato n. 1545 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declassificazione di una strada provinciale in strada comunale, conseguente alla perimetrazione del centro abitato, non determina l’azzeramento della fascia di rispetto stradale e non rende sanabili le opere con essa incompatibili. La competenza alla classificazione e declassificazione delle strade non statali spetta alla Regione, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 9, cod. strada, con decreto del Presidente della Regione su proposta degli enti interessati. L’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 consente la sanatoria solo delle opere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’istanza. Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 31, comma 4, cod. proc. amm., ma solo per l’incompetenza assoluta, non per quella relativa. Il rito camerale da remoto dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. non comprime l’oralità né il contraddittorio, e la pubblicità dell’udienza non è diritto assoluto.

Il Fatto

Il proprietario di un lotto ricadente in parte in zona commerciale e in parte in zona agricola chiedeva al Comune la sanatoria di opere edili eseguite in difformità dal permesso di costruire. Il Comune rilasciava il titolo in sanatoria per gli interventi nella zona commerciale e lo negava per il muro di contenimento e la piscina, in quanto ricadenti nella fascia di rispetto stradale di trenta metri.

Il ricorrente impugnava il diniego sostenendo che la strada provinciale era stata declassificata in comunale dopo la sua inclusione nel centro abitato, con conseguente riduzione a zero della fascia di rispetto. Il TAR Puglia, Sez. III, n. 1774/2022 respingeva il ricorso. Proponeva appello, censurando anche il rifiuto di trattare la causa in pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di discussione in presenza. Il rito dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., introdotto per evitare la formazione di nuovo arretrato e in funzione degli obiettivi del P.N.R.R., garantisce l’oralità in camera di consiglio. La Corte costituzionale n. 212 del 1986 e la giurisprudenza della Corte EDU ammettono deroghe ragionevoli al canone della pubblicità. Non essendo allegato alcun pregiudizio al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Nel merito, il primo motivo non è accolto. Il TAR non aveva dichiarato la nullità del verbale di consegna della strada, ma aveva soltanto espresso dubbi sulla declassificazione. Nessuna violazione dell’art. 73 cod. proc. amm. è pertanto configurabile. L’eccezione sull’art. 31, comma 4, cod. proc. amm. è generica e irrilevante: solo l’incompetenza assoluta è rilevabile d’ufficio, secondo l’insegnamento della Cassazione n. 17569 del 2021.

Il secondo e il terzo motivo sono infondati. La declassificazione di una strada non statale spetta alla Regione, come si desume dall’art. 2, commi 8 e 9, cod. strada e dall’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 495/1992, secondo il richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 2447 del 2014. Il verbale di consegna non provava il mutamento di classifica.

Quanto al quarto motivo, la particella interessata è destinata dal P.R.G. a zona agricola e ricade fuori dal perimetro del centro abitato. La variante al piano di lottizzazione del 2016 e il permesso di costruire del 2017 avevano recepito la inedificabilità della fascia di trenta metri. La semplice inclusione della strada nel centro abitato non basta: la strada manteneva funzione di collegamento extraurbano e non risultava mutata la sua struttura.

Il quinto motivo è respinto in tema di piscina. L’art. 87 del Regolamento edilizio comunale consente la piscina come pertinenza di edifici residenziali o turistico-ricettivi. Nella specie l’opera era pertinenza di una pertinenza, cioè dell’alloggio del custode di un opificio produttivo, in zona che esclude gli edifici residenziali. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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