Esclusione per scheda prodotto incompleta e soccorso istruttorio precluso (TAR Lazio n. 7868 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che abbia presentato una scheda tecnica relativa a un prodotto differente da quello richiesto dalla lex specialis, poiché l’offerta risulta incompleta e parziale. Il soccorso istruttorio non è ammesso per sanare le carenze della documentazione che compone l’offerta economica, in quanto la sua funzione è limitata alle dichiarazioni sostitutive di partecipazione. Le clausole della legge di gara che prevedono l’esclusione per tali carenze non violano il principio di tassatività delle cause di esclusione, il quale riguarda esclusivamente i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023, e non i requisiti speciali introdotti dalla stazione appaltante.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava all’appalto specifico indetto dalla Marina Militare per la fornitura di derrate alimentari, suddiviso in più lotti. In sede di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara riscontrava la mancata presentazione di una delle schede prodotto richieste per il lotto n. 17: al posto della scheda relativa al prodotto “Coppa di Parma IGP”, l’operatore aveva infatti presentato la scheda di un prodotto differente. La stazione appaltante disponeva pertanto l’esclusione, senza attivare il soccorso istruttorio, ritenendo la carenza non sanabile. La ricorrente impugnava l’esclusione e, successivamente, anche il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, deducendo un errore materiale nel caricamento delle schede e la violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controinteressata. La circostanza che la gara fosse suddivisa in lotti non determinava, nel caso di specie, la sussistenza di autonome procedure: la lex specialis prevedeva un’unica commissione, un unico responsabile del progetto e un unico seggio di gara, indici rivelatori del carattere unitario della procedura. Ne consegue l’applicazione del criterio della sede dell’autorità amministrativa, con conseguente competenza del TAR Lazio.
Nel merito, il Collegio ha giudicato corretta l’esclusione. L’offerta presentata era incompleta e parziale, poiché mancava di una delle schede tecniche obbligatorie richieste dall’art. 17 del Capitolato, essendo stata prodotta per due volte la scheda del prodotto “Coppa dolce stagionata” e mai quella del prodotto “Coppa di Parma IGP”. Tra i due prodotti sussiste una differenza ontologica che incide sull’aspetto qualitativo ed economico, essendo il prodotto IGP soggetto a specifiche caratteristiche e certificazioni ai sensi del Regolamento UE n. 2024/1143.
Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio ha escluso che potesse essere attivato, richiamando la giurisprudenza secondo cui non è ammesso per modifiche all’offerta tecnica o economica: la produzione di documenti mancanti integra un’ipotesi di soccorso istruttorio non consentito per l’offerta tecnica. La clausola del Capitolato che ne prevedeva l’esclusione è stata ritenuta conforme al principio di tassatività delle cause di esclusione, poiché l’art. 10 d.lgs. n. 36/2023 non vieta l’introduzione di requisiti speciali ulteriori la cui mancanza comporta l’esclusione.
Infine, il TAR ha dichiarato inammissibili le censure avverso l’aggiudicazione per difetto di legittimazione: il consolidamento dell’esclusione rende l’operatore privo dell’interesse a contestare gli atti successivi della procedura, non essendo configurabile una giurisdizione di tipo oggettivo.
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Nota della Redazione
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