Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità degli appelli su concessioni demaniali marittime (Cons. Stato n. 1534 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione della concessione demaniale marittima, avvenuta nelle more del giudizio di appello a seguito di ordinanza cautelare di rigetto della sospensiva, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e conseguentemente l’improcedibilità dell’appello principale e di quello incidentale. La declaratoria di improcedibilità rende definitivo l’assetto di interessi cristallizzato nella sentenza appellata. La compensazione integrale delle spese è giustificata dall’esito del giudizio e dalla concorde richiesta delle parti appellate in tal senso.
Il Fatto
La controversia riguarda le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative e diporto nel porto di Napoli. Una società ricorrente aveva impugnato, nel 2021, la delibera con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale aveva disposto una proroga biennale delle concessioni dal 1° gennaio 2021.
Con successivi motivi aggiunti la stessa società aveva esteso l’impugnazione alla delibera applicativa della legge n. 118/2022, alla concessione provvisoria rilasciata a favore di altra società, alla nota di diniego di rimodulazione delle aree e, infine, alla delibera di indirizzi per l’attuazione del D.L. n. 131/2024. Il TAR Campania, con la sentenza appellata, aveva accolto i motivi aggiunti e annullato gli atti impugnati. Avverso tale pronuncia proponevano appello principale la concessionaria e appello incidentale l’Autorità portuale.
La Motivazione della Corte
Con l’ordinanza cautelare n. 2614 del 16 luglio 2025 il Consiglio di Stato aveva respinto la domanda di sospensione, rilevando la conformità della sentenza impugnata all’indirizzo esegetico che impone la sottoposizione a gara delle concessioni demaniali marittime e vieta la proroga di quelle scadute. In quella sede il Collegio aveva anche escluso la sussistenza di condizioni per tutelare l’interesse privato alla continuità aziendale, prevalendo l’interesse pubblico alla fruizione collettiva del bene e l’interesse degli altri operatori alla parità di condizioni.
All’udienza di discussione, a fronte di questioni rilevate d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il difensore dell’appellante principale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, alla luce dei nuovi provvedimenti adottati dall’Autorità in applicazione del D.L. n. 131/2024. In particolare, con delibera n. 357 del 24 novembre 2025, rettificata con delibera n. 367 del 4 dicembre 2025, l’ente ha indetto una procedura di gara concernente, tra le altre, la concessione originariamente nella titolarità dell’appellante principale.
Anche l’appellata ha concordato sulla improcedibilità di entrambi i ricorsi. La memoria dell’appellante incidentale del 16 gennaio 2026, pur tardiva, è stata ritenuta utilizzabile al limitato fine di meglio circostanziare la dichiarazione di carenza di interesse. Non residuando alcun interesse delle parti alla decisione di merito, il Collegio ha dichiarato improcedibili l’appello principale e quello incidentale.
Il Consiglio di Stato ha precisato che la declaratoria di improcedibilità rende definitivo l’assetto di interessi contenuto nella sentenza appellata. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio e alla concorde richiesta dell’appellata.
Nota della Redazione
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