Notifica al controinteressato e rimessione al primo giudice per contraddittorio non integro (Cons. Stato n. 1544 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso eseguita presso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario, che non vi abbia né residenza né domicilio, integra una nullità e non un caso di inesistenza, perché costituisce mera difformità dal modello legale e non incide sugli elementi costitutivi essenziali dell’atto. La notifica per pubblici proclami non sana tale nullità quando il controinteressato era fin dall’origine nominativamente indicato negli atti impugnati, dovendosi in tal caso preferire la forma di notificazione idonea a informarlo immediatamente del processo. La nullità non sanata dalla costituzione della parte intimata determina lo svolgimento del giudizio a contraddittorio non integro. Ne segue la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., anche d’ufficio, avendo la disciplina dei rapporti tra i gradi di giudizio natura indisponibile.
Il Fatto
Una candidata impugna davanti al TAR Lazio la graduatoria di merito di un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, lamentando il mancato riconoscimento del servizio pregresso e la successiva decurtazione del punteggio. Il Tribunale accoglie il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo viziata la determinazione nella parte in cui aveva escluso il servizio specifico sulla sola base della sua anteriorità rispetto all’introduzione della classe di concorso, senza analizzarne il contenuto. Il TAR annulla gli atti nei limiti dell’interesse della ricorrente e impone all’amministrazione una nuova valutazione dei titoli di servizio.
Propone appello una controinteressata, collocata in graduatoria, la quale eccepisce di non avere mai ricevuto la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti, essendo stata effettuata presso un indirizzo dove non aveva né residenza né domicilio. L’appellata replica eccependo l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 102, comma 1, cod. proc. amm., sul presupposto che l’appellante sarebbe un controinteressato pretermesso, titolare di posizione autonoma e incompatibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità dell’appello. Quanto alla scelta del mezzo, il riferimento all’opposizione di terzo è errato: la sentenza appellata indica espressamente in epigrafe l’odierna appellante quale parte sostanziale del rapporto processuale, pur definendola non costituita. La verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale si distingue dalla pretermissione del controinteressato necessario, evenienza che nella specie non ricorre. Ai sensi dell’art. 102, comma 1, cod. proc. amm., possono proporre appello le parti fra le quali si è svolto il giudizio, indipendentemente dalla loro costituzione.
Sussiste anche l’interesse ad appellare: per effetto dell’annullamento pronunciato in un distinto giudizio, l’appellante è passata dalla seconda alla terza posizione, restando vincitrice, ma il suo permanere in graduatoria dipende dall’esito della presente controversia.
Nel merito, è infondato il motivo principale di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato, ed è invece fondato il motivo subordinato sulla irregolarità della notifica. Le circostanze allegate trovano riscontro negli atti: il ricorso e i motivi aggiunti furono notificati in un comune dove l’appellante non aveva residenza né domicilio, come attesta il certificato storico di residenza, e la stessa non si costituì in primo grado. La notificazione non ha quindi raggiunto il proprio scopo.
Il vizio non può ritenersi sanato dalla pubblicazione per pubblici proclami ordinata dal primo giudice. Tale forma mirava a integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti utilmente collocati, e il nominativo dell’appellante risultava fin dall’inizio negli atti impugnati. Il Collegio richiama l’orientamento della Sezione secondo cui la notifica per pubblici proclami non è consentita solo per integrare il contraddittorio quando vi sia stata notifica ordinaria ad almeno uno dei controinteressati, ma va autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche in mancanza di una notifica ordinaria (Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza 1° febbraio 2024, n. 1047). Tale orientamento presuppone però che il controinteressato sia difficilmente individuabile, cosa che qui non ricorre.
Quanto alla natura del vizio, si tratta di nullità e non di inesistenza: l’errore nell’individuazione del luogo di notificazione, anche se privo di collegamento con il destinatario, configura mera difformità dal modello legale (Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2020, n. 5484; Sez. Unite, ordinanze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917). La nullità non sanata dalla costituzione comporta che il giudizio di primo grado si sia svolto a contraddittorio non integro, con necessaria rimessione al primo giudice ex art. 105 cod. proc. amm. (Adunanza plenaria, 30 luglio 2018, n. 10). La disciplina dei rapporti tra gradi ha natura indisponibile: la rimessione va disposta anche se la parte ometta di richiederla. L’appello è quindi accolto nei sensi di cui in motivazione, con annullamento della sentenza e rimessione della causa al primo giudice; spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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