Termine di 180 giorni per concludere il procedimento di autorizzazione all’esercizio (TAR Puglia n. 154 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di silenzio-inadempimento, la sopravvenienza di un provvedimento esplicito rende improcedibile il ricorso per carenza di interesse solo ove esso concluda il procedimento; l’adozione di un atto infraprocedimentale o soprassessorio lascia integro l’interesse ad agire. Ove la legge regionale non fissi il termine entro cui l’amministrazione deve impartire al dipartimento di prevenzione l’incarico di verifica, si applica il termine residuale di trenta giorni ex art. 2 legge n. 241/1990, che si somma ai termini del subprocedimento istruttorio e a quello finale: il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza. È pertanto illegittima l’inerzia serbata oltre tale termine e la richiesta di integrazione documentale intervenuta dopo la sua scadenza non vale a giustificarla.

Il Fatto

La ricorrente, cooperativa sociale già titolare di una struttura per anziani, avviava il percorso di trasformazione in RSA di mantenimento previsto dal regolamento regionale n. 4/2019. Otteneva il parere di compatibilità regionale e l’autorizzazione comunale alla realizzazione per trenta posti letto.

Il 6 settembre 2022 presentava alla Regione istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento. Dopo solleciti rimasti senza esito, proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio e per la nomina di un commissario ad acta. Costituitasi, la Regione depositava una nota del 5 giugno 2023 con cui dichiarava improcedibile la richiesta di accreditamento e chiedeva un’integrazione documentale, investendo il dipartimento di prevenzione della verifica dei requisiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la regola consolidata secondo cui presupposto della condanna ex art. 117 c.p.a. è la persistenza dell’inerzia al momento della decisione. L’improcedibilità sopravvenuta consegue solo a un provvedimento che esaurisca la vicenda; l’atto endoprocedimentale o soprassessorio non chiude il procedimento e non elide l’interesse.

Su questa base il ricorso è in parte improcedibile e in parte fondato. Quanto all’accreditamento, la nota del 5 giugno 2023 ha espressamente provveduto dichiarando la domanda improcedibile: in parte qua è venuto meno l’interesse.

Quanto all’autorizzazione all’esercizio, la nota costituisce invece atto infraprocedimentale, adottato a termine già scaduto. L’art. 8, comma 5, legge regionale n. 9/2017 impone alla Regione di avvalersi del dipartimento di prevenzione, che accerta i requisiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico; il comma 6 fissa in sessanta giorni il termine per il rilascio dell’autorizzazione. Manca però il termine per conferire l’incarico.

Il Collegio ritiene che la fase propulsiva non possa essere rimessa all’arbitrio dell’amministrazione: si applica il termine residuale di trenta giorni ex art. 2 legge n. 241/1990, benché si tratti di subprocedimento. Il termine complessivo è dunque di 180 giorni dall’istanza, presentata il 18 agosto 2022: il procedimento doveva concludersi entro il 14 febbraio 2023.

La richiesta di integrazione documentale è pervenuta dopo tale scadenza e non vale a interrompere il termine. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con condanna della Regione a concludere il procedimento entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e con nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari, per l’ipotesi di perdurante inadempienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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