Silenzio inadempimento e acquisizione sanante (TAR Puglia n. 1568 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere ex art. 2, l. n. 241 del 1990 sull’istanza del proprietario volta a sollecitare l’esercizio del potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o, in alternativa, a disporre la restituzione del bene. Tale obbligo investe però il solo avvio del procedimento: la scelta finale resta ampiamente discrezionale, secondo i parametri valutativi fissati dal legislatore e nel rispetto degli obblighi motivazionali e delle garanzie partecipative. Ne consegue che l’adozione di un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza esclude la configurabilità del silenzio inadempimento e integra legittima esplicazione del potere amministrativo. La domanda di condanna alla restituzione e al risarcimento del danno da occupazione usurpativa appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario, che è competente anche a conoscere dell’eccezione di usucapione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare ricadente in zona C del P.U.G. comunale, ha dedotto che una porzione del fondo era stata adibita dal Comune a sede stradale aperta al pubblico transito, in assenza di titolo. Con successive note, da ultimo quella del 16 luglio 2024, ha chiesto la restituzione dell’area o, in alternativa, l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con indennizzo.

Il Comune ha riscontrato l’istanza con nota del 4 settembre 2024, negando entrambe le richieste e prospettando una cessione volontaria dell’area. La ricorrente ha quindi impugnato tale nota, chiesto l’accertamento del silenzio sull’istanza e la condanna al risarcimento dei danni. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria e chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la domanda di restituzione e risarcimento per occupazione usurpativa è sottratta alla giurisdizione amministrativa. Essa spetta al giudice ordinario, che è competente anche a valutare l’eccezione di usucapione sollevata dalla difesa comunale. La relativa domanda è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione ex art. 11 c.p.a.

Nel merito, il Tribunale ha respinto la domanda di accertamento del silenzio inadempimento. Il Comune ha effettivamente riscontrato l’istanza del 16 luglio 2024 con il provvedimento impugnato, negative le richieste della proprietaria: manca dunque il presupposto stesso del silenzio, non essendo configurabile alcuna inerzia dell’Amministrazione.

Quanto alla domanda di annullamento della nota comunale, il Collegio l’ha respinta riconoscendone la legittimità. Ha richiamato l’art. 2, l. n. 241 del 1990, che impone di provvedere sull’istanza del proprietario, ma ha precisato che l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 configura un potere doveroso solo nell’avvio del procedimento e ampiamente discrezionale nella scelta finale.

Il rigetto si fonda sull’allegata usucapione per uso pubblico ultraventennale come strada e sulle altre circostanze indicate dall’Ente, valutazioni rientranti nella discrezionalità amministrativa. La nota impugnata costituisce quindi legittima esplicazione del potere, fermo restando il rispetto degli obblighi motivazionali e delle garanzie partecipative in caso di opzione per l’acquisizione.

Il ricorso è stato così dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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