Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: reddito e alloggio requisiti non eludibili (TAR Puglia n. 1567 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presuppongono il possesso di una idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo da fonti lecite superiore al livello minimo previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria. Si tratta di requisiti soggettivi non eludibili, la cui prova grava sul cittadino straniero richiedente e deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza, non essendo sufficiente una disponibilità meramente potenziale o prospettica. L’Amministrazione di pubblica sicurezza può valorizzare, nella valutazione dell’istanza, anche i pregiudizi penali e gli elementi di fatto in attesa di accertamento giudiziario, ove denotino la pericolosità sociale dello straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il rilievo dei vincoli familiari e della durata del soggiorno non opera come garanzia automatica di stabilità del titolo, cedendo di fronte al preminente interesse all’ordine pubblico.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Lecce ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni. A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto il mancato riscontro della presenza dell’interessato presso il domicilio dichiarato, l’assenza di un reddito minimo idoneo — risultando sole dichiarazioni risalenti agli anni 2013 e 2014 e l’apertura di partita IVA nel 2020 — e i precedenti penali.

Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere e difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l’assenza dal domicilio era dovuta alla pandemia da Covid-19, che l’irregolarità reddituale sarebbe sanabile e che l’Amministrazione non avrebbe valutato l’effettività dei legami familiari, essendo egli padre di una figlia cittadina italiana. L’istanza cautelare era stata respinta in sede presidenziale e collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 26, comma 3, del medesimo decreto, che subordinano il rilascio e il rinnovo del titolo al possesso di una idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo da fonti lecite superiore alla soglia di esenzione dalla spesa sanitaria. Su questa base conferma l’orientamento secondo cui il requisito reddituale costituisce un requisito soggettivo non eludibile, attenendo alla sostenibilità della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, con la prova a carico del richiedente e la necessità che il livello reddituale sia effettivo al momento dell’istanza.

Quanto all’alloggio, la sentenza richiama il principio per cui la disponibilità di un alloggio stabile è requisito indispensabile e la prova deve essere offerta dall’interessato mediante documentazione idonea a dimostrare l’effettiva permanenza nell’immobile indicato. L’Amministrazione deve poter monitorare gli spostamenti del cittadino extracomunitario anche per esigenze di sicurezza e notificare agevolmente i propri provvedimenti.

Nel caso concreto il Tribunale rileva che la Questura non ha mai potuto verificare la disponibilità dell’alloggio, non essendo stata riscontrata la presenza del ricorrente all’indirizzo indicato, e che non è emerso un reddito minimo idoneo. La giustificazione dello spostamento in Lombardia per la pandemia è giudicata indimostrata e comunque infondata, non avendo l’interessato comunicato alcuna variazione di recapito.

Il Collegio ritiene altresì legittima la valorizzazione dei pregiudizi penali, richiamando l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e l’orientamento secondo cui l’Amministrazione può considerare anche fatti in attesa di accertamento penale, ove denotino pericolosità sociale. Il giudizio non si fonda su alcun automatismo, ma su una valutazione complessiva degli arresti reiterati e della condanna riportata.

Quanto ai vincoli familiari, il Tribunale esclude l’applicabilità dell’ultimo capoverso dell’art. 5, comma 5, che opera per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Nel caso di specie, inoltre, la figlia vive con la madre altrove e non risulta convivenza né rapporto effettivo, essendo insufficienti le ricevute di alcuni pagamenti per il mantenimento. Il terzo motivo è respinto: il provvedimento indica le norme applicate, i fatti oggetto di istruttoria e le ragioni del diniego, risultando motivato in modo adeguato. Il ricorso è infondato e le spese sono compensate in ragione delle particolari condizioni personali e sociali del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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