Accesso ai contratti di fornitura idrica per contestare l’avviso di accertamento (TAR Calabria n. 1697 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un avviso di accertamento esecutivo relativo al servizio idrico integrato è titolare di un interesse qualificato e concreto all’ostensione dei contratti di utenza, delle fatture e degli atti prodromici all’accertamento. La richiesta di accesso documentale formulata in termini specifici, in funzione della verifica della fondatezza della pretesa creditoria e in vista di possibili contestazioni, soddisfa i requisiti degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990. Il silenzio-rigetto serbato sull’istanza è illegittimo e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di esibire i documenti richiesti entro un termine perentorio.

Il Fatto

La ricorrente, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, riceve dal Comune di Cosenza un avviso di accertamento esecutivo per l’omesso o parziale pagamento di fatture del servizio idrico integrato, riferite agli anni 2021 e 2022. L’atto riguarda una pluralità di utenze che la destinataria contesta di non avere mai attivato, non avendo sottoscritto alcun contratto di fornitura.

Per verificare l’esistenza e la fondatezza della pretesa, la ricorrente presenta in data 7 maggio 2025 un’istanza di accesso documentale avente ad oggetto i contratti di fornitura, le fatture con i relativi referti di notifica e gli atti prodromici all’accertamento. Il Comune non riscontra l’istanza, lasciando formarsi il silenzio-rigetto. Da qui il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per ottenere l’ostensione, con il Comune rimasto non costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei presupposti del diritto di accesso disciplinati dagli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990. La legittimazione a richiedere l’ostensione presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nella sfera giuridica dell’istante. La posizione tutelata deve risultare collegata ai documenti richiesti e il rapporto di strumentalità deve emergere dalla motivazione della domanda.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’istanza deve avere oggetto determinato o quanto meno determinabile, senza richiedere attività di elaborazione di dati da parte dell’Amministrazione (T.A.R. Parma n. 189/2020). La posizione da tutelare deve essere collegata ai documenti (T.A.R. Roma n. 2051/2017; Cons. Stato n. 1213/2013), e la domanda deve essere formulata rispetto ai singoli documenti in modo da consentire all’Amministrazione di comprenderne portata e contenuto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 498/2022; T.A.R. Lazio n. 2297/2023).

Applicando questi principi, il Collegio rileva che la richiesta attiene alla fase esecutiva di un rapporto di fornitura di pubblico servizio di cui la ricorrente è parte contraente. L’istanza è formulata in termini specifici e collegati alla posizione contrattuale della ricorrente medesima, in vista di possibili contestazioni.

Ne consegue il diritto all’ostensione della documentazione, necessaria per verificare l’effettivo utilizzo del servizio idrico in ordine alle utenze di cui la ricorrente è effettivamente titolare, nonché degli atti propedeutici all’avviso notificato. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Comune di provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’ente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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