Trasferimento rivendita tabacchi ammesso entro il 15% della distanza (TAR Puglia n. 1371 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimento in zona di rivendita ordinaria di tabacchi, l’art. 10, comma 4, d.m. 21 febbraio 2013, n. 38 consente l’autorizzazione anche quando il trasferimento comporti ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purché tale avvicinamento non superi il quindici per cento della precedente distanza. L’accertamento di tale limite costituisce questione di fatto che va risolta con misurazione tecnica in contraddittorio, non con rilevazione cartolare su documentazione datata. Il diniego fondato su erronea istruttoria e travisamento dei presupposti è illegittimo e va annullato. La facoltà di avvicinamento è esercitabile una sola volta nell’arco di dieci anni, a prescindere dai cambi di titolarità.
Il Fatto
Il titolare di una rivendita ordinaria di tabacchi chiedeva all’amministrazione il trasferimento della stessa in zona, da un locale in detenzione a un immobile di proprietà, con riduzione dei costi di gestione. L’istanza si fondava sulla sussistenza di un margine di distanza rispetto alle rivendite vicine tale da consentire l’ulteriore avvicinamento nel limite del quindici per cento previsto dalla normativa di settore.
L’ufficio opponeva diniego, rilevando in via cartolare, sulla base di documentazione datata, una diversa misurazione rispetto a quella attestata nella perizia di parte allegata all’istanza. Il rivenditore impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo, censurando la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 38 del 2013 e l’eccesso di potere per erronea istruttoria e travisamento dei presupposti. L’amministrazione resisteva, ribadendo il superamento del limite percentuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito la disciplina applicabile richiamando l’art. 10 d.m. n. 38 del 2013. Il trasferimento si considera in zona quando lo spostamento avviene entro seicento metri dalla sede originaria; per le rivendite ubicate a distanza inferiore rispetto a quelle di riferimento, l’art. 10, comma 4 ammette in deroga il trasferimento anche con ulteriore avvicinamento, purché contenuto entro il quindici per cento della distanza preesistente.
Permanendo divergenza tra gli accertamenti dell’ufficio e le misurazioni del tecnico di parte, il Collegio ha disposto verificazione affidandola al dirigente dell’ufficio tecnico comunale. Il verificatore ha operato in contraddittorio con le parti, effettuando più misurazioni con odometro lungo i percorsi pedonali e calcolando la media aritmetica dei tentativi per ciascun percorso, così da definire il valore più attendibile.
L’esito della verificazione ha accertato una distanza di metri 225,00 tra la sede originaria e la rivendita vicina e di metri 191,86 tra la sede proposta e la stessa rivendita. L’avvicinamento pedonale risultava quindi pari a metri 33,14, corrispondente al 14,729 per cento, dunque inferiore al limite del quindici per cento imposto dalla normativa di settore.
Il Tribunale ha valorizzato anche l’allontanamento della sede proposta dalle altre due rivendite di riferimento, traendo conferma dell’idoneità della nuova collocazione sul piano della disciplina delle distanze. Ha inoltre rilevato che le conclusioni della verificazione non sono state contestate dall’amministrazione costituita, che nulla ha aggiunto dopo il deposito.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del diniego impugnato. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza in euro 1.500,00 oltre accessori, mentre il compenso al verificatore è posto a carico dell’amministrazione e sarà definito con separato decreto.
Nota della Redazione
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