Abusivo parcheggio in fascia di rispetto richiede permesso di costruire (Cons. Stato n. 1573 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di un’area ricadente in fascia di rispetto stradale e in zona urbanistica che non ammette trasformazioni del suolo in piazzola destinata a sosta di veicoli integra abuso edilizio e richiede il permesso di costruire, per l’aumento del carico urbanistico e la modifica della cornice ambientale dei beni vincolati. L’eventuale preesistenza di una rientranza naturale non legittima l’uso giuridico dell’area come parcheggio in assenza di autorizzazione dell’ente proprietario della strada. La mera comunicazione di lavori di manutenzione ordinaria non copre gli interventi concretamente eseguiti in difformità. Le pronunce del Giudice di Pace che annullano contravvenzioni al Codice della strada non fanno stato nel giudizio amministrativo avente a oggetto la legittimità dell’ordine di ripristino.
Il Fatto
Il proprietario di un’area situata a monte di una strada statale, con accesso carraio assentito dall’ente gestore, comunicava al Comune l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria: estirpazione di piante infestanti, sistemazione del pietrame derivante dal crollo di un antico muro di contenimento e disgaggio di massi pericolanti, invocando l’art. 6, comma 1, lett. a) ed e-ter), d.P.R. n. 380/2001.
Nel corso dei controlli l’ente gestore contestava la sistemazione di pietrame su pertinenze stradali senza autorizzazione e lo sbancamento per la realizzazione di uno slargo, segnalando al Comune l’uso dell’area come parcheggio. Il Comune ingiungeva la demolizione e la rimessa in pristino. Il TAR Campania respingeva il ricorso; il proprietario appellava deducendo l’assenza di trasformazioni e la natura libera delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi e li respinge. La ricostruzione cronologica dimostra che alla comunicazione di manutenzione ordinaria ha fatto seguito, in concreto, la realizzazione di un’area di sosta in piena fascia di rispetto, in violazione della disciplina edilizia e urbanistica. Le contestazioni elevate sul posto hanno accertato la sistemazione di pietrame su pertinenze stradali senza autorizzazione e lo sbancamento dell’area in assenza di nulla osta tecnico dell’ente proprietario.
Il Collegio ritiene irrilevante la tesi della preesistenza. Anche ad ammettere che la rientranza naturale esistesse in passato, ciò non varrebbe a legittimarne l’uso giuridico come piazzola di sosta senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Il disciplinare prodotto dall’appellante riguarda un mero accesso carraio con destinazione a fondo agricolo e non contiene alcun titolo per un parcheggio di autoveicoli.
La Corte conferma la qualificazione dell’abuso operata dal TAR: l’utilizzazione dell’area a parcheggio in fascia di rispetto stradale e in zona territoriale sottoposta a tutela dei terrazzamenti collide con le previsioni del piano urbanistico e del piano territoriale paesistico, che non ammettono trasformazioni del suolo. La destinazione a sosta ha determinato un aumento del carico urbanistico e la modifica della cornice ambientale dei beni tutelati dal vincolo: da qui la necessità del permesso di costruire e l’infondatezza della tesi che vorrebbe le opere nel regime dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, con esclusione del titolo e della sanzione.
Quanto alle sentenze del Giudice di Pace intervenute sulle contravvenzioni, il Collegio ne esclude ogni efficacia nel presente giudizio: esse riguardano violazioni del Codice della strada riferite alle attività comunicate, non la legittimità dell’ordine di ripristino adottato dal Comune. L’appello è quindi rigettato, con conferma della sentenza e assorbimento di ogni ulteriore censura; le spese del grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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