Accesso agli atti INPS: diritto del terzo obbligato solidale alla documentazione ispettiva (TAR Lombardia n. 1998 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto destinatario di un verbale di accertamento contributivo, nei cui confronti sia stata avanzata richiesta di pagamento in solido, non è terzo rispetto al procedimento e non può vedersi opporre un diniego di accesso agli atti fondato su tale qualità. Il diniego deve essere sorretto da motivazione idonea a evidenziare le ragioni preclusive della conoscenza; il richiamo alla riservatezza è legittimo solo per i dati anagrafici dei lavoratori e non si estende agli altri documenti richiesti. La documentazione formata da altra amministrazione ma detenuta e posta a base del verbale è ostensibile. Qualora l’amministrazione affermi di non detenere gli atti, occorre un’apposita dichiarazione del dirigente competente, rilevante ad ogni effetto di legge, non essendo sufficiente una mera allegazione difensiva.

Il Fatto

La società ricorrente, destinataria di un verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall’Ufficio di Vigilanza Ispettiva INPS, nel quale le veniva contestato il pagamento in solido di contributi asseritamente non versati, presentava istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. La richiesta riguardava contratti di subappalto e di appalto, fatture, libro unico del lavoro, un file denominato “centro di costo” e ogni altro documento utilizzato dagli organi ispettivi per individuare lavoratori, giornate e contributi omessi.

L’INPS rigettava l’istanza richiamando l’art. 16 del regolamento interno in tema di tutela della riservatezza e osservando che il file “centro di costo” era di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso del giudizio l’amministrazione ostendeva solo parte dei documenti e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La ricorrente si opponeva, risultando l’ostensione parziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che i ricorsi in materia di accesso, ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm., vanno decisi con sentenza in forma semplificata. Nel merito, esclude la cessazione della materia del contendere: l’accesso consentito è solo parziale e la pretesa della ricorrente non risulta integralmente soddisfatta.

Nel merito della pretesa ostensiva, il Tribunale esclude che la società possa qualificarsi come terza. Il verbale le è stato notificato ed è stato richiesto il pagamento in solido dei contributi asseritamente non versati: la qualità di destinataria dell’atto preclude l’opposizione fondata sull’estraneità al procedimento. Il richiamo all’art. 16 del regolamento INPS non regge, perché il carattere “terzo” è escluso proprio dalla posizione della società.

Quanto alla riservatezza, il Collegio la ritiene legittimamente invocata solo in relazione ai dati anagrafici dei lavoratori indicati nel libro unico del lavoro, con conseguente oscuramento delle generalità. Per tutti gli altri documenti richiesti la motivazione del diniego è del tutto assente.

Sul file “centro di costo”, il Tribunale osserva che, quand’anche formato dall’Agenzia delle Entrate, esso è detenuto legittimamente dall’INPS, che lo ha posto a base del verbale e delle contestazioni: il diniego è quindi privo di fondamento. Quanto alla memoria difensiva con cui l’INPS assume di non avere altri documenti, il Collegio la ritiene non rilevante: sarebbe necessaria una dichiarazione del dirigente competente, rilevante anche agli effetti penali, trattandosi di valutazione attinente alle ragioni del diniego e non di mera allegazione processuale.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti esposti: il diniego è annullato ed è ordinato all’amministrazione di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fermo l’oscuramento delle generalità dei lavoratori nel LUL. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *