Trasferimento per incompatibilità ambientale del militare come ordine discrezionale (TAR Trentino-Alto Adige n. 148 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari, compresi quelli adottati per incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini e non richiedono, di norma, una particolare motivazione, essendo sottratti ai capi I, III e IV della legge n. 241/1990 per effetto dell’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio e prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai vizi macroscopici di illogicità e irragionevolezza, al travisamento dei fatti, all’incompletezza della motivazione e alla disparità di trattamento. Il Collegio verifica comunque la effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e la proporzionalità del rimedio, potendo annullare l’atto per difetto dei presupposti fattuali o per la sostanziale valenza sanzionatoria della sede prescelta.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso un Reggimento, impugnava la determinazione con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ne aveva disposto il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale da una sede alla otra, con movimento di immediata esecuzione. Chiedeva l’annullamento previa sospensione, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e ingiustizia grave e manifesta.
L’Amministrazione resistente si costituiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità e infondatezza. L’incidente cautelare si definiva con la sollecita trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; la causa veniva discussa all’udienza pubblica del 14 maggio 2025 e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del provvedimento impugnato. Richiamando la giurisprudenza consolidata, rileva che i trasferimenti d’autorità dei militari sono ordini rispetto ai quali l’interesse del militare a una determinata sede assume rilievo di mero fatto. In quanto connessi alle esigenze organizzative e alla disciplina del rapporto di servizio, sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento, come dispone l’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
La stessa qualificazione vale per il trasferimento per incompatibilità ambientale. Esso non ha carattere sanzionatorio, non postula necessariamente un comportamento contrario ai doveri d’ufficio e prescinde dal rilievo disciplinare della condotta. Il suo presupposto è la tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici, con eliminazione della causa obiettiva dei disagi derivanti dalla presenza del militare in un determinato ufficio.
Il sindacato giurisdizionale, pertanto, resta limitato ai vizi macroscopici di illogicità e irragionevolezza, al travisamento dei fatti, all’incompletezza della motivazione e alla disparità di trattamento, secondo il richiamo a Cons. Stato Sez. II n. 8775/2023 e alle pronunce sul punto. Il Collegio precisa tuttavia che il giudice deve verificare la effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e la proporzionalità del rimedio, potendo pervenire all’annullamento in caso di difetto dei presupposti fattuali o di sproporzione nella individuazione della sede di destinazione, nonché quando il trasferimento assuma connotazioni sanzionatorie o vessatorie.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale esclude che il fatto originario sia il sinistro stradale evocato dal ricorrente. All’origine della movimentazione si colloca invece il rientro anticipato del militare dall’impiego presso una sede diplomatica, per l’insanabile compromissione del rapporto fiduciario con l’organo da proteggere, che aveva indotto alla rimozione immediata dell’intero reparto di scorta. La perdita di fiducia in un dispositivo altamente specializzato ha investito negativamente il Reggimento, determinando il decadimento dei requisiti di credibilità e affidabilità e sfavorevoli commenti nel reparto.
Non riscontrando alcun vizio macroscopico né intento vessatorio o discriminatorio, il Collegio ritiene obiettivamente configurabile la incompatibilità, tanto per il Reggimento quanto per il ricorrente, per il quale è venuto meno il rapporto di fiducia con la scala gerarchica. Quanto alla dedotta assenza di dialogo sulla sede di destinazione, il Tribunale osserva che la possibilità di un trasferimento a domanda sussiste tuttora. Il ricorso è pertanto dichiarato infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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