Effetto espansivo esterno del giudicato e atti esecutivi della sentenza di ottemperanza (Cons. Stato n. 1574 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In virtù dell’effetto espansivo esterno ricavabile dall’art. 336, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 c.p.a., gli effetti del giudicato di riforma della sentenza appellata si estendono anche agli atti amministrativi adottati in esecuzione della sentenza stessa. Ne consegue che la sentenza di ottemperanza di primo grado, poi riformata in appello, travolge l’intero segmento procedimentale avviato in sua osservanza, con improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La natura discrezionale delle valutazioni tecniche compiute nell’ambito della procedura esecutiva non vale a sottrarre gli atti alla caducazione, perché l’an della procedura era vincolato all’ordine giudiziale e la sua rimozione in appello priva di titolo l’intero svolgimento.

Il Fatto

La vicenda ruota attorno a una procedura di chiamata diretta indetta da un Ateneo per un posto di professore di II fascia. Annullati in primo e in secondo grado gli atti della prima procedura, l’Università la riavviava e la ricorrente, candidata non prescelta, impugnava i nuovi atti. Il TAR accoglieva il ricorso e annullava le delibere nella parte relativa alla specificazione della tipologia dell’impegno scientifico-didattico, caducando l’intera procedura.

Nelle more del giudizio di ottemperanza, l’Università annullava in autotutela la nomina della controinteressata e avviava una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18 l. n. 240/2010. Il TAR dichiarava l’elusione del giudicato, ma il Cons. Stato, n. 5425 del 2020 riformava quella pronuncia, riconoscendo la correttezza della scelta comparativa. Riavviatasi medio tempore una terza procedura a chiamata, conclusasi con la nomina della controinteressata, la ricorrente la impugnava; il TAR dichiarava l’improcedibilità per effetto espansivo del giudicato di riforma. Da qui l’appello della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse, applicando il paradigma della ragione più liquida sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 c.p.a., così come precisato dall’Ad. plen. n. 5 del 2015 e, da ultimo, dall’Ad. plen. n. 16 del 2024. La non fondatezza nel merito consente una definizione che non pregiudica gli interessi di alcuna parte.

Nel merito, l’appellante sostiene che la terza procedura, benché avviata iussu iudicis, si sarebbe trasformata in autonoma attività provvedimentale per effetto delle valutazioni discrezionali sui curricula delle candidate, e non potrebbe essere ridotta a mera esecuzione.

La tesi non è condivisa. Il Collegio muove dall’effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, c.p.c., norma applicabile in forza dell’art. 39 c.p.a., e ne verifica l’ambito concreto. L’elemento dirimente della sentenza di ottemperanza di primo grado era l’obbligo di rieditare una procedura a chiamata in luogo di quella comparativa: proprio tale ordine è stato poi rimosso dalla sentenza di ottemperanza di secondo grado, che ha accertato con efficacia di giudicato come l’Università avesse correttamente optato per la procedura ex art. 18 l. n. 240/2010.

Gli atti impugnati — i verbali del Consiglio di Facoltà del dicembre 2019 — risultano adottati al solo fine di eseguire quell’ordine, come confermano i plurimi rinvii alla sentenza ottemperanda e l’appello nel frattempo proposto dall’Ateneo avverso di essa, a riprova di una esecuzione senza acquiescenza. Non rileva, in senso contrario, che la procedura si sia poi sviluppata attraverso valutazioni ampiamente discrezionali: ciò che era imposto e poi rimosso era l’avvio stesso della chiamata, sicché l’atto di avvio resta travolto. Diversamente opinando, si porrebbe nel nulla il giudicato di ottemperanza di secondo grado.

L’appello è pertanto respinto e il ricorso di primo grado dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, travolti gli atti impugnati dall’effetto espansivo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5425 del 2020. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.a., richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per complessità e peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 336 c.p.c.

Tutte le 268 sentenze sull'art. 336 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *