Commissariamento per inerzia sulla scelta del gestore idrico (TAR Sicilia n. 1577 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio idrico integrato, il commissariamento dell’ente di governo dell’ambito e del singolo comune è atto dovuto quando manchi una determinazione finale sulla scelta della forma di gestione e sull’affidamento del servizio entro i termini di legge. Gli atti di mero indirizzo dell’assemblea dei sindaci, mai confluiti in un provvedimento conclusivo, non vincolano il commissario, che ben può adottare un modello diverso e superare il precedente orientamento. La scelta dell’ambito, una volta assunta, costituisce per il comune atto vincolato: il consiglio comunale adotta solo atti esecutivi e il rifiuto di aderirvi integra l’inerzia che legittima la sostituzione. Il modello della società mista non richiede la motivazione rafforzata prevista per l’affidamento in house.
Il Fatto
Il comune ricorrente impugna il decreto assessoriale con cui è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione del consiglio comunale, insieme alla deliberazione con cui il commissario ha disposto l’adesione del comune alla costituenda società mista pubblico-privata per la gestione del servizio idrico integrato dell’ambito, approvandone statuto, patti parasociali e regolamento.
Il consiglio comunale aveva in precedenza deliberato di non approvare la proposta di adesione. Il ricorso denuncia la violazione delle scelte già compiute dall’assemblea territoriale idrica, che si era espressa per una società interamente pubblica, l’incompetenza dell’assessorato, lo sconfinamento dei poteri sostitutivi e la lesione dell’autonomia comunale. L’ambito e il suo commissario eccepiscono la tardività del gravame; l’assessorato resiste.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare il collegio respinge l’eccezione di tardività. Richiamando l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., i giudici rilevano che la pubblicazione online fa decorrere il termine solo se una norma le attribuisce valore ufficiale; in difetto rileva la piena conoscenza dell’atto, che chi eccepisce la decadenza deve provare in modo rigoroso. Mancando tale prova, il ricorso è tempestivo.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 147 d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 149-bis del medesimo decreto, che attribuisce all’ente d’ambito la scelta della forma di gestione, nonché i poteri sostitutivi del Presidente della Regione previsti dall’art. 14 del d.l. n. 115/2022 in caso di inottemperanza agli adempimenti per l’affidamento.
Le deliberazioni dell’assemblea dei sindaci del 2022 vengono qualificate come atti di mero indirizzo, mai tradottisi in una scelta definitiva; anzi, nel dicembre 2022 l’assemblea aveva rivisto il proprio orientamento. Alla data della nomina del commissario, dunque, l’ente d’ambito versava in sostanziale inerzia: il commissariamento era atto dovuto e il mandato comprendeva anche la propedeutica scelta del modello e gli adempimenti conseguenziali.
Quanto al comune, il collegio chiarisce il riparto di competenze: gli enti locali partecipano a monte alla scelta tramite i propri rappresentanti, ma a valle sono chiamati ad adottare atti esecutivi vincolati, salvo le ipotesi residuali di gestione autonoma. Il rifiuto del consiglio comunale integra quindi l’inerzia che legittima la sostituzione, in nome del carattere unitario della gestione.
Il Tribunale esclude poi l’incompetenza dell’assessorato, per il trasferimento dei poteri sostitutivi già dell’agenzia regionale, e ritiene infondate le censure sulla governance societaria, prospettate in modo generico e comunque non tempestive. La consultazione pubblica ex art. 5 d.lgs. n. 175/2016 non è dovuta per le società a costituzione obbligatoria per legge. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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