Inottemperanza al giudicato sulla Carta docente: nomina del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3993 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 legge n. 107/2015, per gli anni scolastici non fruiti, costituisce titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione che, pur ritualmente intimata, non contesti in giudizio l’inadempimento deve essere condannata a dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, va nominato il Commissario ad acta, con esclusione di compenso ove le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che ne accertava il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il giudice del lavoro aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta, o altra equipollente, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Notificato il titolo in data 18.09.2024, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 20.03.2025, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto un diritto soggettivo destinato a essere soddisfatto mediante un’attività amministrativa di attribuzione della Carta docente. Il ricorso è ritenuto fondato e meritevole di accoglimento.
La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. Il Collegio rileva che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo. Questa mancata contestazione assume rilievo decisivo: il giudice dell’ottemperanza non è chiamato a ricostruire il rapporto, ma a verificare se il comando contenuto nel giudicato sia stato eseguito.
L’Amministrazione resistente viene pertanto condannata a dare completa esecuzione alla sentenza per la parte relativa al contributo alla formazione, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Decorso infruttuosamente tale termine, la sentenza prevede l’intervento di un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per Milano, Monza e Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il Commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi, ove occorra, della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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